Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a PETILIA POLICASTRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d’appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’ appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Crotone aveva ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’art. 423 -bis , comma 2, cod. pen. (in essere il 04/03/2020).
In particolare, si è contestato a ll’imputato di aver colposamente cagioNOME un incendio all’interno di una superifice boscata ricadente in area protetta (Parco Nazionale sdella Sila, istituito con d.P.R. 14 novembre 2022) di grande valore paesaggistico-ambientale. Nella specie, la fonte di innesco (rappresentata da un cumulo di rami e tronchetti di legno di pino laricio, provenienti da un albero abbattuito del diametro di circa cm. 36) veniva individuata all’interno di un terreno di proprietà dell’imputato, costituito in prevalenza da alberi di cerro, leccio e castagno.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa del l’imputato , formulando quattro motivi.
Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla sussistenza del fatto tipico contestato: i giudici del gravame avrebbero ritenuto un incendio boschivo, senza aver verificato la pericolosità o lesività dell’evento, le fotografie mostrando unicamente terreno bruciato e fumo senza fiamme vive. Secondo le acquisite prove orali, non si sarebbe prodotta alcuna situazione di allarme o pericolo reale, gli organi accertatori essendosi limitati a osservare l’imputato per circa quindici minuti. La difesa ha, poi, osservato che il reato contestato costituisce una fattispecie speciale introdotta dal legislatore nel 2000 a tutela, in via primaria, del patrimonio boschivo nazionale, oltre che della vita e salute degli individui.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto all’elemento soggettivo del reato : i giudici del merito non avrebbero chiarito quale sia stata la condotta negligente, essendosi unicamente ipotizzato che l’imputato fosse intento a ripulire il proprio terreno. Egli, infatti, era stato osservato mentre era intento a spegnere un focolaio, laddove il fuoco era di tipo radente e aveva interessato solo il sottobosco, cosicché non vi sarebbero elementi comprovanti la volontarietà, prevedibilità ed evitabilità dell’evento e l’imperizia, imprudenza o negligenza dell’agente.
Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione che si assume apparente per essersi il giudice d’appello limitato ad aderire acriticamente alla sentenza impugnata, riportandone integralmente il contenuto a pag. 2.
Con il quarto motivo, infine, la difesa ha dedotto vizio della motivazione quanto al ritenuto imminente pericolo di propagazione del fuoco, assumendo
che detta conclusione sarebbe smentita dalla osservazione passiva della polizia giudiziaria, neppure intervenuta. C iò, nell’ottica difensiva, confermerebbe l’assenza di allarme, essendo intervenuti solo gli operatori dell’RAGIONE_SOCIALE per mettere in sicurezza ed evitare nuovi focolai. In maniera contraddittoria, nella sentenza appellata, si legge che l’incendio era già spento al momento dell’intervento, al contempo affermandosi che l’imputato non era riuscito a spegnerlo.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegNOME conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato note scritte, con le quali, riportandosi al ricorso, ha insistito nell’accoglimento dei motivi con annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il terzo motivo, logicamente preliminare, inerisce alla struttura e alle c aratteristiche del percorso motivazionale seguito dai giudici dell’appello.
Esso è manifestamente infondato.
Il caso all’esame configura un’ipotesi di c.d. doppia sentenza conforme di merito che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 -01).
Peraltro, in sede di legittimità, possono essere presi in considerazione solo rilievi che attengano alla applicazione corretta delle norme di legge e alla verifica della spiegazione degli eventi, offerta dai giudici del merito a sostegno delle conclusioni rassegnate, sulla scorta del materiale probatorio disponibile; e, in caso di doppia sentenza conforme, tale giustificazione risulterà congrua alla stregua di una lettura integrata delle motivazioni rese nei due gradi di merito ( ex multis , Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 -01; n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615 -01), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi,
ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione impugnata. Inoltre, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 -01).
L’applicazione di tali principi giustifica il giudizio di manifesta infondatezza della doglianza, avendo la Corte del merito autonomamente valutato il compendio probatorio alla luce delle censure mosse alla sentenza appellata, i rinvii alla quale non sono stati operati acriticamente, bensì attraverso un ragionamento probatorio inteso a dimostrare l’infondatezza d elle argomentazioni difensive. L’apparato argomentativo, pertanto, risponde ai requisiti di legge e può essere censurato unicamente per quanto attiene alla sua logicità che non deve difettare in maniera eclatante e alla sua coerenza interna (rispetto ad altri passaggi motivazionali) ed esterna (rispetto agli elementi di prova richiamati). Nulla di tutto ciò è stato, tuttavia, evidenziato nel motivo di ricorso, essendosi la difesa limitata a censurare il rinvio -del tutto legittimo -a passaggi motivazionali della sentenza appellata.
Il primo e il quarto motivo, inerenti all’elemento oggettivo del reato, sono manifestamente infondati.
Ai fini della configurazione della fattispecie di cui all’art. 423 bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di connotazioni oggettive afferenti alle caratteristiche morfologiche dell’area boschiva alla quale si appiccano le fiamme. E quelle inerenti al caso di specie sono certamente sussumibili nella nozione di incendio boschivo (art. 423 bis cod. pen., introdotto dal d.l. n. 220 del 2000, conv. nella legge n. 275 del 2000) elaborata da questa Corte di legittimità. Si è, infatti, ritenuto l’elemento oggettivo del reato a ddirittura in ipotesi di estensioni di terreno a “boscaglia”, “sterpaglia” e “macchia mediterranea” (Sez. 1, n. 14209 del 04/03/2008, COGNOME, Rv. 23976601; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 23411 del 24/03/2015, COGNOME, Rv. 263897-01; Sez. 1, n. 41927 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 268099 -01,).
Nella specie, si è trattato addirittura di una zona boscata ricadente nella zona 2 dell’area protetta del Parco Nazionale della Sila, luogo riconosciuto di grande valore paesaggistico-ambientale. Dalla descrizione contenuta nella sentenza impugnata, emerge che, nella zona interessata, erano presenti alberi di diversa tipologia, bruciati alla base, stante la natura radente dell’incendio.
Quanto alla tesi difesniva, secondo la quale non si sarebbe trattato di incendio poiché, al momento dell’accesso degli organi accertatori, non vi erano fiamme vive, deve rilevarsi da parte della difesa un mancato, effettivo confronto con le ragioni della decisione: nella stessa si legge, infatti, che l’intervento era origiNOME dall’avvistamento di g rosse colonne di fumo; che al momento dell’arrivo, gli accertatori, superata la sbarra che inibiva l’accesso, avevano notato una FIAT Panda vicino a un casolare, rinvenendo un rastrello e un’accetta; nell’occorso, l ‘imputato era intento, con un grosso ramo d’albero in mano, a spegnere delle fiamme; allertati i soccorsi, gli operanti avevano anche accertato la presenza, nel cofano dell’auto dell’imputato, di un cannello a gas funzionante; era emerso che il punto d’innesco si trovava all’interno della proprietà COGNOME, il quale si era trovato sui luoghi per eseguire attività di ripulitura. Nella stessa prospettazione difensiva, contenuta nei motivi del gravame, peraltro, secondo quanto riassunto dai giudici d’appello a pag. 1 della sentenza impugnata, detta attività sarebbe consistita , per l’appunto , nella bruciatura di sterpaglie per la pulitura del fondo.
Tale ricostruzione, rigorosamente ancorata al compendio probatorio, non presenta alcun vizio, come denunciato dalla difesa, peraltro facendo riferimento alla sentenza appellata che ha integrato quella di secondo grado, sanando le eventuali discrepanze, ove effettivamente esistenti.
La mancanza di fiamme vive al momento dell’accesso de gli operanti, peraltro, potrebbe assumere astrattamente rilievo sotto il profilo della effettiva estensione e forza del fuoco che, tuttavia, nella specie, sono state aliunde accertate, in base alle tracce rinvenute sui luoghi, essendosi dato atto che le fiamme avevano arso la base degli alberi e riguardato un’estensione di 200/300 metri quadrati, in gran parte ricadenti sulla proprietà dell’imputato, a eccezione di alcune particelle. L’assenza delle fiamme al momento dell’arrivo degli operanti, pertanto, non vale, come sembra affermare la difesa, a escludere l’elemento oggettivo della fattispecie e neppure si pone in termini di contraddizione interna rispetto a quanto dichiarato in sede testimoniale: i giudici di merito, infatti, hanno dato atto che i Carabinieri della stazione Parco Cotronei avevano avvistato le colonne di fumo a distanza, laddove, nella sentenza appellata, si era anche precisato che il fuoco era stato
definitivamente spento solo da una squadra regionale RAGIONE_SOCIALE di pronto intervento, prontamente allertata dai militari.
Peraltro, la valutazione sulla capacità espansiva del fuoco non può che essere ancorata a una prognosi postuma, formulata con giudizio ex ante , alla luce delle dimensioni della zona interessata dalle fiamme e della presenza di cenere e fumo che le stesse avevano evidentemente prodotto .
4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La difesa sembra aver correlato la mancata verifica di una condotta negligente all ‘omessa dimostrazione che l’imputato, nell’occorso, fosse impegNOME in attività di ripulitura del proprio terreno, essendo emerso che lo stesso era stato osservato unicamente in atto di spegnere un fuoco radente che aveva interessato il sottobosco. Ancora una volta, tuttavia, parte ricorrente ha omesso un effettivo confronto con le ragioni della decisione: i giudici del gravame, infatti, richiamato lo stesso atto di impugnazione, con il quale si era sostenuto (peraltro, in apparente contraddizione con gli assunti esposti in ricorso) che, nell’occorso, si era trattato della bruciatura di sterpaglie, il che è esattamente la condotta descritta come negligente e imprudente nella sentenza impugnata, hanno ritenuto che l’attività di ripulitura fosse stata praticata proprio dal proprietario del terreno oggetto della stessa, alla stregua di precisi riferimenti fattuali, quali il rinvenimento, nel cofano dell ‘ auto dell’imputato , di un cannello a gas perfettamente funzionante, nonché di un rastrello e di un’accetta depositati sul terreno e le dichiarazioni del teste COGNOME, il quale aveva affermato che COGNOME si trovava sul luogo per pulire il proprio fondo, essendo stato rinvenuto materiale legnoso proveniente da un albero di pino, il cui abbattimento era
avvenuto nella stessa giornata e che aveva costituito il materiale combustibile (pag. 6 della sentenza appellata).
All ‘inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 16/12/2025
La Consigliera est.
La Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME