Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3339 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3339 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 14/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; letta la memoria di replica depositata dal difensore degli imputati.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 12.11.2014, affermava la responsabilità penale dei coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, in ordine al delitto di cui agli artt. 113 e 423 bis , comma secondo, cod. pen., perché, la prima quale titolare dell’omonima ditta individuale licenziataria del RAGIONE_SOCIALE di Moschiano per l’accensione dei fuochi artificiali del Lunedì dell’NOME, il secondo quale pirotecnico responsabile dell’accensione dei fuochi predetti, in cooperazione tra loro, per colpa consistita nel non adottare le idonee misure di prevenzione,
sicurezza e di contrasto alle fiamme sviluppatesi a seguito RAGIONE_SOCIALE spettacolo pirotecnico, provocavano un incendio boschivo alla località ‘Carità’. In Moschiano il 25 aprile 2011.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di condanna resa dal primo giudice. Il Collegio evidenziava che la COGNOME e il COGNOME, nelle indicate qualità, erano stati condannati perché non avevano provveduto all’adozione di tutte le misure idonee a prevenire, e poi a contrastare, le fiamme sviluppatesi in seguito all’accensione dei fuochi di artificio della ditta RAGIONE_SOCIALE a ciò autorizzata dal RAGIONE_SOCIALE di Moschiano, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni da adottare in via cautelare al fine di prevenire eventuali infortuni alle persone e il rischio di incendio, garantendo altresì la presenza di una apposita squadra con le idonee competenze tecniche.
La Corte territoriale, dato atto che entrambi gli imputati avevano personalmente rinunciato alla prescrizione del reato, confermava che dal compendio probatorio costituito dal fascicolo fotografico del RAGIONE_SOCIALE forestale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal contenuto della licenza del RAGIONE_SOCIALE di Moschiano, dalle precise e coincidenti testimonianze rese dall’ispettore COGNOME NOME, dai testi COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, oltre che dagli esiti dell’esame dell’imputato COGNOME, era emersa la prova della sussistenza del nesso causale diretto tra l’accensione dei fuochi, da parte del personale della ditta RAGIONE_SOCIALE, e l’incendio di circa mq. 10.000 di terreni coltivati ad alberi di nocciole e uliveti di proprietà della Curia. Era stato individuato con certezza il punto di innesco e si era appurata la mancata adozione di tutte le misure necessarie a prevenirlo e a spegnerlo efficacemente, ove prodottosi. La Corte territoriale ha quindi respinto la tesi difensiva secondo la quale i fuochi di artificio si sarebbero accesi accidentalmente a causa dell’accensione anticipata e fuori tempo, dei fuochi della ditta RAGIONE_SOCIALE, posto che non risultava acquisita alcuna prova in atti circa l’effettivo alternativo innesco provocato da parte di residui di altri fuochi accesi nelle vicinanze. A tal proposito, sono state richiamate le testimonianze oculari dell’ispettore COGNOME, comandante del RAGIONE_SOCIALE Forestale RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME, e i rilievi fotografici, attraverso i quali era rimasto accertato che i fuochi a monte rispetto al luogo in cui si trovava il Santuario, erano stati accesi per primi. Allo stesso modo era rimasta accertata l’inadeguatezza, per numero di uomini e mezzi, della squadra antincendio apprestata per sedare l’incendio appena innescato. La titolare della ditta, inoltre, indipendentemente dalla concreta presenza nei luoghi dell’incendio, era diretta destinataria RAGIONE_SOCIALE prescrizioni cautelari richieste dal RAGIONE_SOCIALE e quindi, avendole disattese, era parimenti responsabile.
Avverso la richiamata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, entrambi gli imputati, denunciando, con un primo motivo,
vizio di violazione di legge e vizio motivazionale. Si deduce che il Tribunale aveva ritenuto la responsabilità dei ricorrenti per non aver adottato misure idonee di prevenzione e contrasto RAGIONE_SOCIALE fiamme, conformemente alla imputazione che non conteneva alcuna ulteriore specificazione, dopo aver fatto riferimento alla violazione del principio del neminem laedere , codificato dall’art. 2043 cod. civ. e alla mancata adozione RAGIONE_SOCIALE più elementari precauzioni atte a scongiurare il verificarsi dell’incendio. La Corte d’appello, peraltro, aveva affermato il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte dalla licenza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Moschiano, la violazione RAGIONE_SOCIALE regole idonee a stabilire il giusto e prudente posizionamento dei punti di innesco alla utile e dovuta distanza dalle zone verdi o agricole, così da prevenire i possibili incendi. Era stata appurata anche la mancata predisposizione di una idonea squadra antincendio, a disposizione del COGNOME. I ricorrenti criticano tali punti della decisione, ritenendo necessaria la previa specifica contestazione di una precisa regola cautelare al fine di consentire una idonea difesa. Inoltre, il carattere generico del profilo di colpa contestata assumerebbe rilievo anche in punto di coerenza e logicità dell’iter motivazionale. In particolare, con il motivo di gravame si era appunto dedotta la necessità di una motivazione che valutasse la correttezza o meno della condotta concreta tenuta dall’agente, confrontandola con quella che avrebbe dovuto tenere l’agente moRAGIONE_SOCIALE. In punto di accertamento del nesso causale, inoltre, la motivazione avrebbe dovuto esplicare, secondo le varianti del ragionamento proprie dell’ipotesi commissiva e di quella omissiva, il nesso di condizionamento tra condotta ed evento. Nel caso di specie, tali oneri motivazionali erano stati obliterati del tutto. Era carente l’apparato probatorio relativo all’effettivo posizionamento dei materiali esplodenti riferibili ai ricorrenti e il luogo in cui si trovava l’altro fuochista, neppure risultavano chiarite le condizioni di pulizia relative all’area interessata e le condizioni meteo al momento del fatto. Anche il riferimento alla inadeguatezza della squadra antincendio era inficiato dalla mancata dimostrazione del nesso causale tra tale presunta violazione e l’evento incendiario, dovendo invece darsi specifica dimostrazione dell’efficacia del tempestivo azionamento di una squadra antincendio. Ciò assumeva maggiore rilievo, considerando che la sentenza aveva comunque dato atto che un intervento vi era stato, sebbene inadeguato e perciò interrotto per l’eccessiva intensità dell’incendio. Quanto, poi, alla specifica posizione della COGNOME, seppure titolare di posizione di garanzia, non si era data prova del preteso collegamento tra tale posizione e il concreto evento verificatosi.
Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della attenuante di cui al comma sei dell’art. 423 bis cod.pen, introdotta dalla legge n. 155 del 2021, applicabile, anche se non vigente all’epoca di commissione dei fatti, perché più favorevole agli imputati, in ragione del fatto
che il COGNOME e i suoi operai si erano comunque adoperati per evitare che la condotta delittuosa fosse portata a ulteriori conseguenze, tentando di spegnere l’incendio.
Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Il difensore degli imputati ha depositato memoria di replica, insistendo nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, che cumula in sé diversi profili, non supera il vaglio di ammissibilità.
Va in primo luogo puntualizzato, perché con tale dato i ricorsi non si confrontano, che la sentenza impugnata ha confermato l’ipotesi accusatoria che si riferisce a una condotta colposa commissiva e non omissiva, quella dell’accensione dei fuochi artificiali senza il rispetto RAGIONE_SOCIALE idonee misure ivi elencate. Tale precisazione rende del tutto aspecifiche, perché non dirette a criticare l’effettivo percorso motivazionale seguito, le deduzioni difensive che evocano erronee determinazioni in tema di nesso causale, basandosi però sul richiamo ai principi elaborati in ordine alla formulazione del giudizio controfattuale nei reati omissivi ex art. 40 cpv. cod.pen.
La natura commissiva della condotta consistente nella trasgressione di un divieto implica, per l’accertamento del nesso causale, che il giudizio controfattuale non sia basato sui criteri probabilistici – statistici tipici della causalità per omissione, ma sia effettuato valutando se l’evento si sarebbe ugualmente verificato eliminando l’azione dal contesto in cui è stata attuata (Sez. 3, n. 47979 del 28/09/2016, Rv. 268658 – 01).
In tema di reati colposi, infatti, quando l’agente non viola un comando, omettendo cioè di attivarsi quando il suo intervento era necessario, bensì trasgredisce ad un divieto, agendo quindi in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare, la condotta assume natura commissiva e non omissiva e pertanto, ai fini dell’accertamento della sussistenza del rapporto di causalità tra la stessa e l’evento realizzatosi, il giudizio controfattuale non va compiuto dando per avvenuta la condotta impeditiva e chiedendosi se, posta in essere la stessa, l’evento si sarebbe ugualmente realizzato in termini di elevata credibilità razionale, bensì valutando se l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della condotta commissiva. (Sez. 4, Sentenza n. 26020 del 29/04/2009, Rv. 243931 – 01).
Analoga mancanza di correlazione caratterizza il profilo che critica la sentenza quanto alla affermata mancata individuazione della concreta regola cautelare violata.
Giova ricordare che risulta essere stata contestata una ipotesi di colpa generica, essendo stata formulata nei confronti di esercenti un’attività pericolosa, sebbene consentita, quale è quella in questione. Da ciò l’assunzione di “posizione di garanzia”, cui si correla l’obbligo generico finalizzato a prevenire eventuali rischi nei confronti dei terzi, che si sostanzia nell’obbligo di assicurarsi che tale attività si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a preservare dai rischi suddetti. Tale obbligo di garanzia impone uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore rispetto alle attività comuni, poiché, nell’ambito della responsabilità colposa per esercizio di attività pericolose consentite, la soglia della prevedibilità è più alta, maggiore deve essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito.
Si è affermato, poi, che l’individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata “ex post” ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell’evento, per poi procedere formulando l’interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile “ex ante”, con il rispetto della regola cautelare in oggetto, alla luce RAGIONE_SOCIALE conoscenze tecnico – scientifiche e RAGIONE_SOCIALE massime di esperienza ( Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016 (dep. 2017) Rv. 269254 – 01)
Ora, a questo proposito, il profilo del primo motivo di ricorso che lamenta l’indeterminatezza della regola cautelare che si assume violata, non coglie che la sentenza impugnata, considerata la prevedibilità generica del rischio incendio insito nell’attività di scoppio di fuochi artificiali, ha proceduto alla individuazione, in prospettiva ex ante, della concreta regola cautelare che gli imputati avrebbero dovuto seguire nel caso di specie. Così i ricorrenti non si confrontano con le argomentazioni centrali e dirimenti svolte nella sentenza impugnata, segnatamente con il passo in cui si afferma, a pag. 4, che ” ciò che rileva nello specifico è che il COGNOME non abbia rispettato le prescrizioni imposte dalla licenza del RAGIONE_SOCIALE Moschiano. Il sopralluogo permetteva infatti di acclarare che non venivano rispettate le regole idonee a stabilire il giusto e prudente posizionamento dei punti di innesco alla utile e dovuta distanza dalle zone verdi e/o agricole, così da prevenire i possibili incendi. Si accertava, altresì, che la ditta RAGIONE_SOCIALE non provvedeva a garantire la presenza di una apposita squadra antincendio a disposizione del COGNOME che guidava l’intera operazione in qualità di esperto
pirotecnico. La ditta RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto infatti garantire la presenza di una squadra antincendio, formata proprio allo scopo di prevenire tali tipi di incendi; invece, subito dopo l’inadeguato intervento, gli operai desistevano e il fuoco si estendeva notevolmente, venendo spento solo dopo cinque ore grazie all’intervento di una squadra regionale di bel nove uomini intervenuti proprio a fronteggiare l’incendio boschivo’
16. L’allegazione secondo la quale, in modo illogico e sostanzialmente attentando al diritto di difesa degli imputati, la sentenza avrebbe posto a loro carico anche il rimprovero relativo alla violazione della prescrizione di dotarsi di idonea squadra antincendio, non coglie la ratio della decisione e risulta quindi priva di specificità. La mancanza di tale accorgimento non risulta indicata dalla Corte territoriale quale ulteriore profilo di colpa specifica – a contenuto omissivo – a carico degli imputati, ma è menzionata al diverso fine di argomentare sulla preesistenza della regola cautelare finalizzata ad evitare gli incendi e che gli imputati non potevano non conoscere.
Anche il profilo della totale inadeguatezza della reazione della ditta RAGIONE_SOCIALE (attraverso l’azione di COGNOME e dei suoi dipendenti) ad evitare l’incendio ha avuto il senso di confermare il giudizio di responsabilità per la imperita modalità di esercizio dell’attività pericolosa, oltre che a evidenziare il livello di diffusività dell’incendio, caratteristica dell’evento tipico del reato contestato all’imputato.
17. Inoltre, quanto alle critiche rivolte alla inclusione della titolare nella prospettazione della cooperazione colposa, il motivo si pone in manifesta contrarietà con il principio evocato dalla sentenza impugnata, secondo cui il legale rappresentante della ditta incaricata RAGIONE_SOCIALE spettacolo pirotecnico, oltre a colui il quale assume l’incarico operativo diretto, assume una specifica posizione di garanzia che si sostanzia nell’obbligo di assicurarsi, con diligenza e attenzione maggiore, richieste dalla pericolosità dell’attività esercitata, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del ” neminem laedere “. (Sez. 4, n. 27425 del 26/03/2009, Rv. 245110; Sez. 4, n. 3458 del 09/11/2004, Rv. 230897).
18.Va poi ricordato, in ordine alle critiche alle ricostruzioni in fatto sulle dinamiche dell’innesco dell’incendio, che si configura un’ipotesi di c.d. doppia sentenza conforme di merito che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). Da ciò deriva che, in sede di
legittimità, possono essere presi in considerazione solo rilievi che attengano all’applicazione corretta RAGIONE_SOCIALE norme di legge e alla verifica della spiegazione degli eventi, offerta dai giudici del merito a sostegno RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate, sulla scorta del materiale probatorio disponibile; tale giustificazione risulterà congrua alla stregua di una lettura integrata RAGIONE_SOCIALE motivazioni rese nei due gradi di merito ( ex multis , Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615 – 01), a maggior ragione allorché i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione impugnata.
L’applicazione di tali principi giustifica il giudizio di manifesta infondatezza della doglianza di generica carenza motivazionale in ordine alla ricostruzione fattuale dell’accadimento, alle sue cause e alle dinamiche che lo hanno caratterizzato, avendo la Corte del merito autonomamente valutato il compendio probatorio alla luce RAGIONE_SOCIALE censure mosse alla sentenza appellata, i rinvii alla quale non sono stati operati acriticamente, bensì attraverso un ragionamento probatorio inteso a dimostrare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE argomentazioni difensive.
La sentenza impugnata ha spiegato come il gestore della ditta di fuochi pirotecnici fosse tenuto all’adozione RAGIONE_SOCIALE idonee cautele atte ad evitare conseguenze dannose per effetto degli spari azionati e della potenziale diffusione di scintille sulla sterpaglia circostante (verificatasi in concreto nel caso di specie). I giudici di merito hanno vagliato e respinto, per difetto assoluto di indici probatori, la tesi causale alternativa prospettata dalla difesa, secondo cui l’incendio era dipeso dallo scoppio di residui altri fuochi accesi nelle vicinanze (pag. 3 della sentenza impugnata).
Anzi, precisa la Corte d’appello, avuto riguardo al contenuto RAGIONE_SOCIALE testimonianze oculari dell’Ispettore COGNOME (Comandante del RAGIONE_SOCIALE Forestale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) e del COGNOME, univocamente riscontrati dai rilievi fotografici acquisiti, era emerso che i fuochi a monte, rispetto al luogo ove si trovava il Santuario, erano stati accesi per primi. Dalle foto nn. 7 e 8 risultavano ben visibili sia la zona di innesco di una bomba carta, sia i relativi involucri appartenenti alla ditta COGNOME, così come veniva rilevato nei residui di tutti gli altri fuochi rinvenuti nei luoghi interessati dalla diffusione dell’incendio.
La mera reiterazione della censura proposta in appello non supera, per evidenti ragioni, il vaglio di ammissibilità, posto che, una volta ricostruiti i fatti nel senso indicato, la sentenza impugnata ha tratto prova dell’esistenza del nesso causale, in base al disposto degli artt. 40 e 41 c.p.,, in ragione della presenza dell’elemento, positivo, secondo il quale la condotta umana (accensione incauta e
imperita dei fuochi) deve aver posto una condizione dell’evento; il secondo, negativo, per cui il risultato non deve essere conseguenza dell’intervento di fattori eccezionali, nel caso in esame esclusi con ragionamento inferenziale qui, come detto, non validamente censurato.
21. Va, infine, dichiarata l’inammissibilità per manifesta infondatezza anche del secondo motivo, in quanto con lo stesso si deduce una violazione di legge che sottende l’obbligo incondizionato del giudice d’appello di pronunciarsi sulla sussistenza della circostanza attenuante ora invocata. Tale questione, relativa all’applicazione dell’attenuante introdotta al comma 6 dell’art. 423 bis cod.pen. quale lex mitior ai sensi dell’art. 2 cod.pen., non ha formato oggetto di devoluzione nel precedente grado di merito, neppure con le conclusioni formulate in quel grado, pur essendo la disposizione già in vigore al momento della decisione (8 aprile 2024), in quanto introdotta con la legge n. 155 dell’8 novembre 2021.
Va infatti fatta applicazione del principio secondo cui il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge o una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una RAGIONE_SOCIALE parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596 – 02).
22. Conclusivamente, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei medesimi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616 c.p.p. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di Euro 3.000,00, per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così è deciso, 14/1/2026 Il AVV_NOTAIO est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME