Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41789 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato Trento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della Corte di appello di Venezia letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; NOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso in data 16/06/2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui all’art. 56 e 319 quater cod. pen., così già diversamente qualificata la originar
contestazione, in relazione ai fatti commessi sino al 27/05/2017 e riduceva la pena in relazione alle residue condotte di tentata induzione indebita, successive al maggio 2017.
Avverso tale provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso articolato in due distinti motivi:
violazione di legge, in relazione all’art. 319 quater cod. pen., per avere la Corte distrettuale erroneamente sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo del delitto così come ritenuto, ravvisando in capo al NOME una condotta persuasiva e di convincimento, sulla scorta di deposizioni testimoniali inattendibili e disattendendo la prova a discarico;
violazione di legge, in relazione all’art. 495 cod. proc. pen., per mancata assunzione di prova decisiva per avere il Tribunale di Treviso e la Corte di appello omesso di escutere i testi adott dalla difesa, che avrebbero consentito una differente ricostruzione della vicenda per cui è processo e condotto ad un diverso esito del processo.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.
1.1. Secondo la ricostruzione operata dai Giudici di appello, NOME COGNOME – operatore tecnico addetto all’obitorio, dipendente della RAGIONE_SOCIALE Trevigiana” presso l’Ospedale di Oderzo- aveva tentato, esercitando indebite pressioni sui titolari di alcune imprese di onoranze funebri, di indurre i suddetti a elargirgli somme di danaro (non dovute) per la vestizione delle salme.
I Giudici di merito – sul presupposto che il NOME rivestisse la qualifica di incaricato pubblico servizio, in quanto dipendente di un ente pubblico – hanno ritenuto configurabile il reato di induzione indebita, sebbene nella forma del solo tentativo, in luogo della contestata concussione, in ragione delle concrete modalità della condotta, sfociate in atti di mera persuasione e convinzione, piuttosto che di minaccia.
1.2. A tenore dell’art. 319 quater cod. pen. risponde del reato di induzione indeOita “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della qualità …, induca tal a dare o promettere ….”. Dunque, il delitto di induzione indebita non può essere commesso dal quisque de populo ma, trattandosi di reato proprio, solo da chi rivesta una delle due qualifiche soggettive normativamente previste.
Per tale ragione, appare prioritario, rispetto ad ogni altra questione, affrontare quell relativa alla qualifica soggettiva rivestita nel caso concreto dal ricorrente, NOME COGNOME.
La novella del 26 aprile 1990 n 86 – nel riformulare il testo degli artt. 357 e 358 cod pen.- ha superato la “concezione soggettiva” delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato d pubblico servizio: se ante legem veniva privilegiato il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con la riforma del 1990 è stato positivizzato il criterio della discip pubblicistica dell’attività svolta e del suo contenuto. Ergo, la qualifica pubblicistica dell’attività prescinde sia dalla natura dell’ente- in cui è inserito e all’interno del quale opera il sogget sia dalla natura pubblica del rapporto di impiego. Ciò che rileva è la natura dell’attività svo dall’ente e, laddove essa abbia caratteri pubblicistici, quale sia in concreto l’attività compi dal soggetto.
1.3. Prevede, infatti, l’art. 358 cod. pen. che «agli effetti della legge penale, so incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubbli servizio»; la norma in oggetto chiarisce altresì che « per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dall mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale ».
La chiara dizione normativa consente di affermare che – al pari della pubblica funzione l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico ma – a differenza della pubblica funzione priva di poteri autoritativi e certificativi; si tratta, dunque, di un tipo di attività che s rapporto di accessorietà nonchè complementarità rispetto alle pubbliche funzioni e che è caratterizzata dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra queste ultime e le mansioni meramente esecutive.
Per espressa dettato normativo, non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d’opera meramente materiale (cfr Sez. Un. n 7959 del 27/03/1992, Delogu, Rv 191172).
1.4. Orbene, se – nell’esegesi della norma in oggetto – si sono registrate nella giurisprudenza di questa Corte oscillazioni con riferimento alla individuazione e perimetrazione della nozione di pubblico servizio nei casi di attività delegate e/o di attività di inte pubblico, gestite da enti in regime di diritto privato, di contro nessuna incertezza esegetica si manifestata in relazione alla esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio, laddov l’agente sia assegnatario di mere mansioni d’ordine ovvero presti un’opera meramente materiale.
E’, infatti, ferma e costante l’affermazione secondo cui non riveste la qualifica soggettiva d incaricato di pubblico servizio chi è deputato allo svolgimento di attività caratterizzate dal mancanza di poteri decisionali ovvero dall’assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che si esauriscono nello svolgimento di mansioni puramente applicative e/o di compiti semplici solamente materiali o di pura esecuzione (in questo senso v. anche, nella giurisprudenza civilistica, Cass., sez. lav., n. 3106 del 12/04/1990, Rv. 466637).
La qualifica in oggetto è stata, dunque, esclusa in relazione alla posizione di quei soggetti che, privi di mansioni propriamente intellettive e di concetto, anche nell’ambito di enti pubbli
e nonostante la natura pubblica del rapporto di lavoro, siano chiamati a compiere generiche attività materiali in esecuzione di ordini di servizio ovvero di prescrizioni impartite dai super gerarchici (ex multis, Sez. 6, n. 8070 del 02/02/2016, COGNOME e altri, Rv. 266314, che ha escluso la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al commesso del Tribunale, addetto ad attività di mero smistamento e movimentazione dei fascicoli).
1.5. Nel caso di specie, NOME COGNOME, stando alla ricostruzione operata dai Giudici di merito, aveva lo specifico compito di provvedere alla preparazione delle salme, dovendosi occupare della vestizione di esse e di tutte le attività connesse alla preparazione della camera mortuaria. Parimenti è certo in fatto che il predetto COGNOME aveva operato pressioni sugli impresari funebri per ottenere l’erogazione indebita di modeste somme di danaro, rifiutandosi- in caso di mancata corresponsione- di vestire “adeguatamente” le salme.
Rebus sic stantibus, non pare revocabile in dubbio che le mansioni, al quale era stato addetto il NOME e nello svolgimento delle quali lo stesso aveva abusato del ruolo pretendendo danaro non dovuto, consistessero nello svolgimento di attività materiali e meramente esecutive.
Ebbene, dalle superiori premesse, ne consegue che l’attività svolta dal NOME non consenta in alcun modo di attribuire allo stesso la qualifica di incaricato di pubblico servizio, essendo tal uopo non significativa né la natura pubblica del rapporto di lavoro né la natura dell’ente non potendosi prescindere del tutto dal contenuto meramente esecutivo delle mansioni allo stesso affidate.
Per tali ragioni – in assenza della necessaria qualifica soggettiva – la condotta, per quanto deprecabile, non è rilevante agli effetti penali.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste
Così deciso il 17/09/2024.