Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38255 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38255 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 04/03/2025 dalla Corte di appello di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile, che si è riportato alle conclusioni scritte, che ha depositato unitamente alla nota spese; udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 marzo 2025 la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia emessa il 7 luglio 2023 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 314 cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato che il ricorrente, come anche altri dipendenti, era stato autorizzato a portare a casa i “suoi” dispositivi di protezione, per non lasciarli alla mercè di chiunque avrebbe potuto appropriarsene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.
La Corte territoriale ha evidenziato che NOME COGNOME, nella sua qualità di operatore socio sanitario in RAGIONE_SOCIALEo presso l’RAGIONE_SOCIALE, aveva ricevuto in dotazione dispositivi sanitari di protezione (mascherine, guanti e gel disinfettante), che aveva portato nella propria abitazione, senza autorizzazione. In particolare, nella sentenza di appello si afferma che l’istruttoria svolta aveva consentito di provare con certezza che l’imputato non aveva ricevuto alcuna autorizzazione dai superiori a portare i dispositivi di protezione a casa né ad iniziare direttamente dalla propria abitazione il RAGIONE_SOCIALEo di trasporto, a cui era destinato, e, del resto, proprio il drammatico momento legato all’inizio della pandemia da covid nel territorio di RAGIONE_SOCIALE escludeva che potessero adottarsi prassi difformi dalle istruzioni dei superiori, vista la drammatica carenza di presidi, come puntualmente riferito sia dal dirigente amministrativo che dal responsabile del reparto presso cui lavorava l’appellante.
La disponibilità dei dispositivi nell’abitazione dell’appellante provava evidentemente l’inversione del possesso e la distrazione di quei beni dalla finalità pubblica a cui erano destinati.
Precisato che l’appropriazione senza autorizzazione di dispositivi di protezione era avvenuta nel periodo in cui l’imputato aveva rivestito la qualifica pubblicistica di operatore sociosanitario, addetto all’autoreparto dell’RAGIONE_SOCIALE con funzioni di autista, la Corte territoriale ha ritenuto configurato il delitto di peculato.
3. Siffatta motivazione è viziata.
Va rilevato, infatti, che non è contestabile che il RAGIONE_SOCIALEo, a cui il ricorrente era adibito, era pubblico. Ciò che non risulta affrontato né dalla sentenza di primo grado né da quella impugnata è il tema relativo alle mansioni concretamente svolte dall’imputato e, quindi, alla sua riconducibilità nel novero degli incaricati di un pubblico RAGIONE_SOCIALEo. Tema, questo, dirimente al fine della qualificazione dei fatti come peculato o appropriazione indebita aggravata.
Al riguardo giova ricordare che l’art. 314 cit. delinea una fattispecie di reato proprio del «pubblico ufficiale o incaricato di pubblico RAGIONE_SOCIALEo».
Come è noto, con la riformulazione, operata dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, degli artt. 357 e 358 cod. pen., contenenti la definizione delle anzidette nozioni, è stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva, che faceva leva sul rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, ed è stata adottata una prospettiva funzionale-oggettiva.
Secondo l’attuale formulazione dell’art. 357 cod. pen., infatti, «agli effetti della legge penale» è pubblico ufficiale colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi ritenere amministrativa, ai sensi del secondo comma dell’art. 357 cod. pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181, la funzione «disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Come emerge dall’impiego nel testo della norma della disgiuntiva «o», in luogo della congiunzione «e», i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi. È stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri «autoritativi» rientrano non soltanto quelli coercitivi, ma tutte le attività che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che si trova su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all’autorità, che tale potere esercita. Rientrano, invece, nel concetto di «poteri certificativi» tutte le attività di documentazione a cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (in questi termini Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191172 – 01).
Secondo la definizione contenuta nell’art. 358 cod. pen., riveste, invece, la qualità di incaricato di pubblico RAGIONE_SOCIALEo il soggetto che svolge un’attività di carattere intellettivo, caratterizzata, da un lato, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione (Sez. U, n. 7958/1992, Delogu, cit.) e, dall’altro lato, da una precisa correlazione funzionale al soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico (Sez. 6, n. 11240 del 24/10/1995, Ronchi, Rv. 203178 – 01).
L’art. 358 cit., come modificato dalla L. n. 86/90, esclude, invece, dall’attività di pubblico RAGIONE_SOCIALEo lo «svolgimento di semplici mansioni di ordine» e la «prestazione di opera meramente materiale».
Con siffatta innovazione legislativa si è voluto espressamente restringere le qualifiche pubblicistiche rilevanti nei reati propri contro la pubblica amministrazione. La formulazione lessicale, impiegata dal legislatore, con l’utilizzo dei termini «semplici» e «meramente», indica, infatti, in modo univoco, la presenza di una voluntas legis finalizzata a collocare nel perimetro della nozione di incaricato di pubblico RAGIONE_SOCIALEo qualunque mansione che richieda un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenti esclusivamente materiali o di ordine.
L’elemento di discrimine tra mansioni di concetto, inerenti alla qualità di incaricato di pubblico RAGIONE_SOCIALEo, e mansioni puramente applicative o esecutive, incompatibili con la stessa, è rappresentato, quindi, dal mantenimento in capo al dipendente di una certa autonomia e discrezionalità tipiche delle prime.
In applicazione di tali criteri questa Corte ha negato la qualifica di incaricato di pubblico RAGIONE_SOCIALEo nel caso di un autista soccorritore del RAGIONE_SOCIALEo di emergenza territoriale, che svolgeva, in concreto, mansioni di ordine ovvero operazioni di natura esclusivamente materiale (Sez. 6, n. 15783 del 18/03/2025, Lanatà, Rv. 287955 – 01).
Si è anche affermato, proprio in considerazione dello svolgimento di mansioni esecutive e compiti meramente materiali, che non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico RAGIONE_SOCIALEo il dipendente di una società privata, addetto alla conduzione degli automezzi per la movimentazione dei RAGIONE_SOCIALE solidi urbani, operante alle dipendenze di una società RAGIONE_SOCIALE trasporto RAGIONE_SOCIALE, appropriatosi di ingenti quantitativi di carburante (Sez. 6, n. 1957 dell’11/01/2023, COGNOME, Rv. 284109 – 01).
Lo stesso principio è stato enunciato anche con riferimento a un dipendente comunale preposto ad inserire, nel sito Internet dell’ente territoriale, le pratiche edilizie già esaminate ed istruite dai funzionari addetti al settore, trattandosi dell’esercizio di un’attività meramente esecutiva, che non richiede specifiche competenze ed è priva del carattere dell’autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto (Sez. 6, n. 33845 del 22/05/2014, Artuso e altri, Rv. 260174 – 01).
3.1. Nel caso in esame, se può ribadirsi che risulta irrilevante che le mansioni fossero svolte nell’ambito di una attività incontestabilmente di interesse collettivo ovvero di rilevanza latamente pubblicistica (Sez. 6, n. 14625
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del 20/03/2006, PM in proc. COGNOME, Rv. 234033 – 01; Sez. 5, n. 12666 del 20/11/2002, COGNOME, Rv. 224257 – 01), dal momento che l’intento della legge 26 aprile 1990, n. 36 era proprio quello di sottrarre al più rigoroso statuto degli incaricati di pubblico RAGIONE_SOCIALEo, tutte quelle posizioni di contorno e supporto che, per quanto indispensabili nella economia dell’espletamento dello stesso, non ne riflettono in via immediata la natura e l’essenza ultima, va nondimeno rilevato che nelle sentenze di merito non è stato chiarito se il ricorrente svolgesse come pare emergere prima facie -solo mansioni materiali di autista, con conseguente esclusione della qualifica di incaricato di pubblico RAGIONE_SOCIALEo e dell’inquadramento giuridico dei fatti come peculato.
Va precisato che l’eventuale diversa qualificazione giuridica potrebbe non sottrarre in termini astratti la condotta ascritta al ricorrente a punibilità, potendo applicarsi il combinato disposto degli artt. 81 cpv., 646 e 61, n. 9, cod. pen. (appropriazione indebita aggravata), ove sia stata proposta valida querela.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, che procederà ad emendare le lacune riscontrate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 28 ottobre 2025.