Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26261 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26261 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Novara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile Comune di Momo, rappresentata dall’avv.
NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 14 settembre 2021 dal Tribunale di Novara, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 31 comma 1, cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
L’imputato titolare di una edicola cartolibreria è stato qualificato quale incaricato di pubblico servizio in virtù delle convenzioni stipulate con il Comune di Momo per la riscossione di somme derivanti dai buoni pasto elettronici per i servizi di ristorazione scolastica, e – dopo aver ricevuto i relativi proventi, dal mese d ottobre 2017 al mese di luglio 2019, per una somma totale di euro 43.336,90 ometteva di versarli alla tesoreria Comunale di Momo, procurandosi un vantaggio ingiusto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce vizio della motivazione rispetto alle acquisizioni probatorie in relazione alla qualificazione dell’imputato quale incaricato di pubblico servizio.
Assume il ricorrente che lo svolgimento da parte sua di mere mansioni d’ordine e della prestazione di una opera meramente materiale di raccolta del denaro, senza ricevere alcun corrispettivo, doveva far escludere la qualifica di persona incaricata di pubblico servizio, essendo il servizio di mensa scolastica una attività privatistica svolta dal Comune senza il conferimento di alcun potere tipico della potestà amministrativa.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la difesa della parte civile hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché, oltre che genericamente proposto, manifestamente infondato.
Come si apprende dalla sentenza impugnata, in base alla convenzione comunale, l’imputato era incaricato della raccolta delle somme pagate dai frui del servizio mensa scolastica, che presso l’esercizio commerciale gestito d stesso imputato ricaricavano le carte elettroniche destinate al pagamento servizio. Così aveva assunto l’obbligo di indicare gli utenti che le versavano importi, con obbligo di consegna delle somme all’ente pubblico. In tale conte egli aveva assunto anche obblighi di rendicontazione e poteri certifica consistenti nell’attestare al Comune il pagamento da parte dell’utente.
Pertanto, la censura del ricorrente che rivendica a sé lo svolgimento di mera mansione d’ordine si palesa manifestamente generica e in contrasto co l’orientamento in caso analogo posto a base della decisione impugnata, che ques Collegio intende ribadire, secondo il quale, in tema di peculato, riveste la qu di incaricato di pubblico servizio il titolare di una rivendita di tabacchi abil riscossione dei pagamenti del servizio di mensa scolastica per conto del Comun trattandosi di attività che comporta maneggio di denaro pubblico, co conseguenti obblighi di rendicontazione e poteri certificatori, svolta nell’in del soggetto esercente il servizio pubblico di refezione scolastica e costituen modalità di esplicazione di quest’ultima, attraverso la raccolta dei contributi ad essa funzionale. (Sez. 6, n. 16794 del 25/03/2021, Perfetto, Rv. 281090).
Come condivisibilmente affermato da questa decisione con la convenzione comunale vi è da parte dell’esercente «l’assunzione degli obblighi di ag contabile in funzione del maneggio di denaro pubblico e del conseguente ruolo incaricato di pubblico servizio. Si tratta indubbiamente di un’attività che com maneggio di danaro di pertinenza dell’ente pubblico, con i correlativi obblig compilazione della documentazione contabile e poteri certificatori, sv nell’interesse del soggetto esercente il pubblico servizio di mensa scolas costituente una modalità di esplicazione di quest’ultima, attraverso l’affida del servizio di raccolta dei contributi privati ad essa funzionale. La ricari carte di pagamento dei fruitori del servizio di mensa scolastica rientra nella n di incaricato di pubblico servizio sia per la disciplina pubblicistica che impon obblighi di rendicontazione contabile, specificati nella convenzione sottoscri momento dell’accettazione dell’incarico, e sia perché costituisce una modalit gestione del servizio pubblico di mensa scolastica. Il servizio di ref scolastica, sia che sia erogato in gestione diretta dall’Ente pubblico territor competente o in gestione autonoma dalla scuola pubblica nell’esercizio de propria autonomia scolastica, costituisce sicuramente un servizio pubbl complementare, correlato alla presenza obbligatoria nei plessi scolastici pe alunni impegnati nella didattica a tempo pieno. Con la sentenza n. 7640 de dicembre 2020 il Consiglio di Stato si è espresso sulla natura del servizio pub
di “mensa scolastica”; in particolare, ha affermato che il servizio di “mensa scolastica” è qualificabile (in base alle disposizioni vigenti) come strumentale all’attività scolastica e strettamente correlato al diritto all’istruzione. È stato affermato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui commette il reato di peculato il concessionario o l’appaltatore dell’attività di raccolta d contributi versati dai fruitori di un servizio gestito da un ente pubblico o da u privato in concessione, che ometta il versamento all’Ente pubblico delle somme riscosse, atteso che il denaro incassato dall’agente – che riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio – è, sin dal momento della sua riscossione, di pertinenza della P.A., ed il reato di peculato si consuma allo spirare del termine fissato dal contratto di concessione per effettuare il versamento, sempre che la sottrazione del denaro si sia protratta per un tempo tale da rendere evidente la volontà di appropriarsene».
L’orientamento che fa leva, ai fini della qualifica pubblicistica, su quella di agente contabile del soggetto incaricato della riscossione delle somme trova conferma nell’autorevole orientamento espresso da Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573 secondo la quale integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione, essendosi precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di “agente contabile” ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario.
Non osta alla qualificazione pubblicistica la natura di corrispettivo delle somme nel caso di specie sottratte anche secondo il più recente orientamento secondo il quale integra il delitto di peculato la condotta di omesso versamento alla Regione, da parte dei responsabili della società convenzionata per la gestione del servizio di acquedotto, dei canoni di depurazione e fognatura riscossi dall’utenza, la cui natura di corrispettivo privato – e non di tributo – non esclude che si tratti di somme comunque spettanti “ah origine” alla Regione in virtù di un vincolo di destinazione originario ai fini di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 155 del d.lgs. 3 aprile 20 n. 152 (Sez. 6, n. 3683 del 12/01/2022, COGNOME, Rv. 282880).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stime equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente
deve essere, inoltre, condannato al pagamento delle spese di rappresentanza e difensa sostenute dalla parte civile costituita, stimate congrue come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Momo che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 29/05/2024.