Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35796 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35796 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del 26/11/2024 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 59, comma 9, d.lgs. n. 159 del 2011, ha confermato il decreto del 21 giugno 2024 del giudice delegato che, nella procedura a carico di NOME COGNOME, sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale, ha escluso dallo stato passivo il credito della RAGIONE_SOCIALE di euro 81.405.987,48 (di cui era stata chiesta l’insinuazione quale credito privilegiato ai sensi degli artt. 2758, 2754 e 2752 cod. civ., e di euro
5.386.943,24, di cui era stata chiesta l’insinuazione in chirografo.
Avverso detto decreto ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente la ricorrente lamenta la mera apparenza della motivazione.
Il Giudice delegato aveva rigettato l’opposizione affermando che non era stato provato che il proposto non disponesse di altri beni, diversi da quelli colpiti da confisca di prevenzione, sui quali essa potesse soddisfare i propri crediti.
Avverso il suo provvedimento era stata proposta impugnazione, alla quale era stata allegata ampia documentazione attestante i numerosi ed infruttuosi tentativi di pignoramento mobiliare e presso terzi attuati dal 2008 al 2019.
Il Tribunale, con il provvedimento qui impugnato, ha rigettato l’opposizione confermando che non era stato dimostrato che il proposto non possedesse altri beni sui quali soddisfare il credito, in quanto i tentativi di pignoramento e le visure effettuate presso pubblici registri erano risalenti nel tempo e come tali inidonei a dimostrare quali siano le attuali condizioni patrimoniali del proposto.
Sostiene la ricorrente che la decisione impugnata è priva di un’approfondita disamina logico-giuridica degli elementi di prova offerti, limitandosi ad affermare che i dati offerti sono parziali o risalenti nel tempo; in particolare, provvedimento impugnato omette di considerare che le verifiche effettuate consultando le banche dati in uso all’anagrafe tributaria ed i registri controllati dall’RAGIONE_SOCIALE sono state eseguite il 25 luglio 2024 e quella che il Tribunale pretende dalla ricorrente è una probatio diabolica, poiché non si chiariscono quali ulteriori elementi avrebbero potuto soddisfare la pretesa esigenza di completezza o attualità della prova.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il travisamento della documentazione offerta, laddove ha ritenuto che essa non fornisse una rappresentazione attuale dell’incapienza del patrimonio del proposto.
In particolare, la ricorrente riproduce in seno al suo ricorso o allega a quest’ultimo la documentazione relativa alle verifiche effettuate consultando le banche dati ipotecaria e catastale, l’anagrafe tributaria, il pubblico registro automobilistico, nonché la documentazione relativa ai numerosi tentativi di pignoramento rivelatisi infruttuosi, sostenendo che l’avere il Tribunale affermato che da detta documentazione non risulti dimostrata l’attuale incapienza patrimoniale del proposto costituisce l’effetto di un evidente travisamento di detta documentazione con conseguente contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 52, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, che subordina l’insinuazione al passivo alla prova, da parte del creditore, che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito.
La norma non richiede al debitore di dimostrare l’infruttuosa esecuzione sul patrimonio del debitore, essendo sufficiente la dimostrazione dell’assenza di beni da aggredire ulteriori rispetto a quelli già attinti dalla misura di prevenzione.
Inoltre, evidenzia la ricorrente menzionando un precedente di legittimità, il giudice delegato ed il giudice dell’opposizione devono anche di ufficio accertare se la domanda di insinuazione sia fondata, con il solo limite della impossibilità di rilevare d’ufficio fatti che integrano eccezioni in senso stretto (Sez. 1, n. 12172 del 20/02/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 276171 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono fondati.
Appare opportuno ribadire, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, che il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, dep. 2023, M.RAGIONE_SOCIALE.s., Rv. 284106 – 01).
Deve osservarsi che la prova della l’incapienza patrimoniale del proposto, che costituisce presupposto condizionante l’insinuazione al passivo per i crediti chirografari ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, ricade sul creditore.
È ben vero che il giudice delegato ed il giudice dell’opposizione devono anche di ufficio accertare se la domanda di insinuazione sia fondata, con il solo limite della impossibilità di rilevare d’ufficio fatti che integrano eccezioni in senso stretto (Sez. 1, n. 12172 del 20/02/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 276171 01), ma il potere di accertamento di ufficio è limitato all’esame di quanto già risulta dagli atti, senza alcuna possibilità di svolgere indagini di ufficio.
Essendo la prova dell’incapienza patrimoniale la prova di un fatto negativo, il cui onere ricade sul creditore, ben può essere fornita attraverso la prova di altri fatti positivi dai quali è possibile logicamente desumere il fatto negativo, non potendo pretendersi una c.d. probatio diabolica.
La ricorrente, al fine di dimostrare l’inidoneità del patrimonio del proposto a soddisfare i crediti chirografari, ha prodotto al Tribunale documentazione
attestante le verifiche effettuate, in epoca coeva alla proposizione dell’opposizione, presso le banche dati in uso all’amministrazione finanziaria, come l’anagrafe tributaria, le quali, per la loro elevata affidabilità, sono in grado di provare con precisione la composizione del patrimonio dei contribuenti.
Il Tribunale ha, invece, negato che tali verifiche dimostrino l’attuale incapienza patrimoniale del proposto con una motivazione che, facendo leva sulla risalenza nel tempo di tali verifiche, si pone in netta contraddizione con la documentazione prodotta, cosicché la decisione risulta l’effetto di un evidente travisamento di tali documenti.
Peraltro, nell’affermare che tale documentazione non è idonea a dimostrare l’incapienza patrimoniale del proposto perché risalente nel tempo, la motivazione risulta apodittica, non spiegando essa perché la documentazione prodotta sarebbe incompleta e quali ulteriori documenti non prodotti avrebbero potuto soddisfare la pretesa esigenza di completezza o attualità della prova della incapienza del patrimonio del proposto.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano.
Così deciso 1’11/09/2025.