Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2410 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2410 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di Massa Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata ordinanza con restituzione degli atti al Tribunale di Massa per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 luglio 2025 il Tribunale di Massa ha disposto la sospensione del procedimento penale nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX per «incapacità processuale irreversibile» applicando, nei confronti del medesimo, la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata.
Ha contestualmente disposto la convocazione del perito per verificare la permanenza dello stato di pericolosità ai sensi dell’art. 72 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in quanto il giudice di merito ha omesso di illustrare le ragioni per le quali l’imputato Ł stato ritenuto affetto da vizio di mente tale da incidere sulla capacità di stare in giudizio, trascurando di indicare per quale motivo, peraltro, l’incapacità Ł stata ritenuta irreversibile e la pericolosità sociale configurabile.
Si sarebbe prodotta, a dire del ricorrente, una sorta di «ibridazione normativa» tra quanto disposto dagli artt. 71 e 72 bis cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione di legge con riferimento all’accertamento della incapacità di stare in giudizio dell’imputato.
Non Ł stato disposto alcun accertamento peritale e, posto che l’ordinanza Ł stata emessa in sede di udienza predibattimentale, non Ł stato fatto riferimento ad alcun elemento emerso nel corso del processo a carico dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo Ł stata eccepita violazione di legge con riguardo agli artt. 71 e 72 cod. pen. nella parte in cui disciplinano i casi in cui l’incapacità di stare in giudizio Ł reversibile o irreversibile.
Nel caso di specie, ad un caso ritenuto di incapacità irreversibile, il Tribunale ha applicato
la disciplina prevista per l’ipotesi di incapacità reversibile, con conseguente pregiudizio per l’imputato derivante dalla mancata pronuncia di una sentenza liberatoria.
2.4. Con il quarto motivo Ł stata eccepita violazione di legge sotto il combinato profilo degli artt. 70, comma 1, e 544ter cod. proc. pen. in ordine ai presupposti per l’adozione dell’impugnata ordinanza.
Come evidenziato dalla difesa nel corso dell’udienza davanti al Tribunale di Massa, nel caso di specie, sussistevano tutti i presupposti per l’adozione di una sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini di seguito esposti.
Sono fondati, in particolare, i primi due motivi che, pongono questioni connesse che possono essere esaminate congiuntamente.
Il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha, da un lato, disposto la sospensione del procedimento, dall’altra affermato la configurabilità di un’incapacità processuale irreversibile, ritenendo sussistenti le condizioni per l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.
Il provvedimento difetta dei requisiti minimi della motivazione per come imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. essendosi limitato il Tribunale a richiamare le norme di riferimento e, quanto all’applicazione della misura di sicurezza, la precedente ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 20 febbraio 2025.
Manca quindi, l’indicazione delle ragioni di fatto poste a fondamento del provvedimento, segnatamente delle ragioni che hanno giustificato la sospensione del procedimento e il giudizio di incapacità processuale dell’imputato.
Non emerge, in particolare, quali siano gli elementi che hanno giustificato quella valutazione rispetto alla quale, peraltro, il giudice Ł abilitato a disporre perizia, secondo quanto stabilito dall’art. 70 cod. proc. pen.
NØ risulta adeguatamente evincibile se il Tribunale ha ritenuto configurabile la fattispecie della incapacità processuale reversibile (art. 71 cod. proc. pen.), come pure sembrerebbe desumersi dall’adozionedel provvedimento di «sospensione» del procedimento, ovvero irreversibile (art. 72 bis cod. proc. pen.), come, invece, parrebbe evincersi dalla espressa indicazione del testo della decisione impugnata, ove si richiama, appunto, l’«incapacità processuale irreversibile».
Il difetto di motivazione, peraltro, investe anche la parte di ordinanza con la quale, ritenuta configurabile la condizione di pericolosità sociale, Ł stata disposta l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, richiamando un provvedimento adottato cinque mesi prima dal Giudice per le indagini preliminari.
Come correttamente segnalato dal ricorrente, il vizio di omessa motivazione discende dalla mancata adozione di qualsiasi strumento di verifica della capacità processuale dell’imputato, come desumibile anche dalla circostanza che la decisione Ł stata adottata in sede di udienza predibattimentale e in assenza di qualsiasi accertamento disposto nel contraddittorio tra le parti.
Peraltro, l’accertamento disposto nel corso delle indagini preliminari su incarico del pubblico ministero, del quale, pure, ha dato atto il ricorrente nel ricorso introduttivo, non Ł stato oggetto di valutazione alcuna da parte del Tribunale di Massa.
Alla luce di quanto esposto, in accoglimento delle conformi conclusioni del Procuratore generale, ritenuta assorbita ogni ulteriore ragione posta a fondamento del ricorso, deve
essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Massa.
Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Massa. Così Ł deciso, 03/12/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.