Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21818 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21818 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Relatore –
Sent. n. sez.1028/2025
CC – 28/05/2025
R.G.N. 10046/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del TRIBUNALE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto lÕannullamento con rinvio dellÕordinanza impugnata;
lette le conclusioni del difensore della societˆ ricorrente, Avv. COGNOME che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria e note di replica alle conclusioni scritte della Procura generale.
Il Tribunale di Milano con ordinanza del 28/02/2025 ha dichiarato inammissibile lÕimpugnazione proposta art. 324 cod. proc. pen. dallÕAvv. NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. di Milano in data 12/02/2025 nellÕambito
del provvedimento che vedeva indagata la RAGIONE_SOCIALE per lÕillecito amministrativo di cui allÕart. 5 del d.lgs. 231 del 2001 ed illeciti fiscali.
1.1. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, la RAGIONE_SOCIALE proponendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge e di norme processuali in relazione allÕart. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonchŽ art. 591 cod. proc. pen. e art. 53 del decreto legislativo predetto. In tal senso evidenziava che, accedendo ad una erronea applicazione della legge penale, era stata esclusa la legittimazione del difensore e procuratore speciale dellÕente alla proposizione della richiesta di riesame artt. 322 e 324 cod. proc. pen.
1.2. Veniva precisato come la ultima richiesta di riesame era in realtˆ inserita nellÕambito di un più articolato procedimento che si era cos’ svolto: – decreto di sequestro preventivo del 21/10/2024 del G.i.p. di Milano che applicava alla societˆ Anstel il vincolo artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 12d.lgs. 274 del 2000 e 19 d.lgs. n. 231 del 2001 sulla somma di 3.611.854,58 in relazione alla contestazione giˆ citata di cui al capo 142); – il 22/11/2024 la societˆ si costituiva nel procedimento formalmente ai sensi dellÕart. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001, depositando presso la segreteria del pubblico ministero procedente lÕatto di designazione del difensore, Avv. NOME COGNOME del foro di Torino, con conferimento di procura speciale art. 100 e 122 cod. proc. pen. (depositata a mezzo pec e anche sul portale telematico PST il 25.11.2024); – il 25/11/2024 il difensore e procuratore della societˆ aveva proposto istanza di riesame
art. 324 cod. proc. pen. avverso il decreto di sequestro preventivo e, in vista della udienza del 29/01/2025, aveva depositato anche una memoria art. 121 cod. proc. pen.; – in data 29/01/2025 il Tribunale del riesame, in accoglimento dei motivi dedotti dalla difesa, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo per vizio di motivazione; in data 05/02/2025 il pubblico ministero aveva rinnovato lÕapposizione del vincolo, emettendo un provvedimento di sequestro in via di urgenza, che veniva convalidato dal G.i.p. con lÕemissione di un nuovo decreto di sequestro preventivo in data 12/02/2025, notificato allÕente il 19/02/2025, appunto nuovamente impugnato dallÕAvv. COGNOME che proponeva istanza di riesame con motivi contestuali, che veniva dichiarata inammissibile perchŽ il difensore avrebbe qualificato la societˆ quale indagato art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 senza
allegare, nŽ chiarire lÕesistenza di un atto di nomina con procura speciale, quale requisito della legittimazione a proporre il ricorso per la persona giuridica.
1.3. La difesa ha quindi richiamato la disciplina prevista dagli artt. 5 e 9 del d.lgs. n. 231 del 2001, evidenziando la rituale costituzione della societˆ nel procedimento in questione, atteso il deposito presso la Procura europea procedente in data 22/11/2024 dellÕatto di nomina e contestuale conferimento di procura speciale. Specificava come nellÕepigrafe dellÕatto di impugnazione fosse stata esplicitamente richiamata la qualitˆ e la nomina dellÕavv. COGNOME mentre secondo il Tribunale del riesame la inammissibilitˆ sarebbe stata conseguenza del difetto di allegazione di tale procura, tuttavia giˆ presente agli atti del procedimento.
1.4. La mancata allegazione e la mancata dichiarazione, per come interpretata dal Tribunale di Milano, integrerebbe la mancanza sostanziale del presupposto legittimante, in assenza tuttavia di qualsiasi disposizione normativa in tal senso. Il collegio ha in sostanza creato una causa di inammissibilitˆ inesistente in violazione di legge e la giurisprudenza richiamata era da ritenere del tutto inconferente ed applicata ad un caso del tutto diverso. Tre elementi in conclusione erano da ritenere risolutivi: la presenza di procura speciale e nomina regolarmente depositata, il richiamo della stessa nellÕatto di impugnazione, il fatto che la seconda impugnazione si inserisse in diretto collegamento con la precedente e sempre nellÕambito dello stesso procedimento e in relazione alla stessa imputazione provvisoria ascritta.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato con rinvio al Tribunale di Milano, ritenendo la fondatezza del motivo proposto dalla societˆ ricorrente e rilevando come il Tribunale avesse pronunciato lÕinammissibilitˆ del riesame creando un anomalo onere a carico della parte, non previsto da alcuna disposizione, quale causa di inammissibilitˆ della impugnazione, cos’ violando il principio di tassativitˆ vigente in materia.
La difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ribadito le proprie argomentazioni e conclusioni chiedendone lÕaccoglimento.
Il ricorso è fondato, ne consegue lÕannullamento dellÕordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, competente ai sensi dellÕart. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Le argomentazioni difensive proposte in modo specifico ed argomentato, condivise nella loro portata dalla Procura generale, sono fondate. Il ragionamento affrontato dal Tribunale del riesame è viziato dallÕeffettivo mancato confronto con lÕistanza di riesame, che richiamava in modo specifico e puntuale il contesto nel quale si inseriva la nuova istanza rispetto al sequestro nuovamente disposto nei confronti della ricorrente.
Considerata lÕistanza di riesame, gli allegati alla stessa, lo specifico richiamo alla precedente fase, in chiaro collegamento con la nuova istanza, il Tribunale avrebbe dovuto riscontrare lÕevidente natura endoprocedimentale della impugnazione proposta, in chiaro collegamento con il primo annullamento del provvedimento di sequestro, pronunciato proprio dal Tribunale di Milano, a seguito della impugnazione della RAGIONE_SOCIALE in presenza dei requisiti formali legittimanti la stessa impugnazione, tra lÕaltro riscontrabili sulla base degli allegati prodotti dalla parte istante anche in questa sede (dai quali emerge la presenza di procura speciale datata 22/11/2024, comunicata e depositata formalmente nel rispetto delle disposizioni evocate).
La motivazione sul punto appare, di fatto, totalmente mancante e sconta una evidente astrattezza e genericitˆ, risultando di contro fondata lÕosservazione della Procura generale in ordine alla atipicitˆ del requisito evocato, ovvero lÕallegazione della procura speciale come dato risolutivo, che di per sŽ avrebbe dato causa alla pronuncia di inammissibilitˆ, in mancanza di previsione specifica in tal senso.
Annulla lÕordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dellÕart. 324, comma 5, c.p.p.
Cos’ deciso il 28 maggio 2025.
La Cons. Est.
NOME COGNOME Turtur
Il Presidente NOME COGNOME