Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25764 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25764 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a LECCE il 13/03/1984
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di Lecce
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che con ordinanza del 18 settembre 2024 il Tribunale di Lecce – quale giudice dell’esecuzione rispetto alla confisca di prevenzione, divenuta definitiva, disposta con riguardo a diversi beni ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta del proposto NOME COGNOME ha rigettato l’istanza con la quale NOME COGNOME terza interessata nel detto procedimento di prevenzione, ha chiesto ordinarsi al Conservatore dei registri immobiliari competente di cancellare la trascrizione relativa al sequestro e la annotazione della conseguente confisca caduta sulla proprietà del 100% del fabbricato sito in Lecce al INDIRIZZO
rilevato, ancora, che avverso detto provvedimento, NOME COGNOME ha proposto gravame innanzi alla Corte di appello di Lecce evidenziando di non essere mai stata proprietaria del citato fabbricato ma solo di un diritto di superfice a tempo determinato, che insisteva su suolo di proprietà comunale, diritto ormai cessato, sì che la detta trascrizione del titolo ablativo doveva ritenersi illegittima perché caduta su un bene di proprietà comunale;
rilevato, infine, la Corte di appello di Lecce, con ordinanza del 6 febbraio 2025, ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. ritenuto che l’impugnazione è inammissibile per più concorrenti ragioni;
ritenuto, in particolare, che, confermata la disponibilità del bene attinto dalla confisca in capo al proposto in difformità dal dato formale della relativa intestazione, al terzo
interessato che risulti formalmente titolare del bene deve ritenersi preclusa a monte ogni possibile interlocuzione, successiva alla definitività dell’ablazione, che in tesi attenga,
come nel caso mano, al perimetro di operatività ed efficacia di quest’ultima;
ritenuto, infine, che, a prescindere dall’assorbente valenza logico giuridica delle considerazioni che precedono, in ogni caso, anche seguendo la prospettazione sottesa al
ricorso e all’incidente di esecuzione che ne ha costituito l’abbrivio, in ogni caso emerge con evidenza il difetto di interesse della ricorrente, giacchè, anche a ritenere che la
trascrizione del sequestro e la conseguente annotazione della confisca siano state effettuate erroneamente – non sul diritto di superficie ma sulla piena proprietà di un bene
in realtà comunale-, resta parimenti incontrovertibile che il pregiudizio asserito finirebbe per riguardare esclusivamente il Comune interessato, senza inerire alla sfera soggettiva
della Pernice;
ritenuto infine che alla rilevata inammissibilità conseguono le pronunce di cui all’art
616 comma 1 cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo che segue
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME