Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 117 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 117 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AVELLINO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/08/2022 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale si è riportata alle conclusioni scritte, con le quali ha ch l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Napo per un nuovo giudizio;
in difesa di COGNOME NOME sono presenti l’avvocato (d’ufficio) NOME COGNOME del foro di ROMA e l’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA; quest’ultimo ha discusso, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, in subor per il rigetto, depositando brevi note.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 codice di rito, il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME, raggiunto da ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per concorso in due tentativi di furto pluriaggravato e altro ai danni rispettivamente di uno sportello automatico di Poste Italiane e di un altro della Banca Popolare di Bari (in quest’ultimo caso servendosi di materiale esplosivo), oltre al concorso nel furto dell’autovettura utilizzata per commettere i reati che precedono (il tutto avvenuto in Calitri nella notte del 4 luglio 2020), ritenendo la insussistenza s di un grave quadro indiziario che di esigenze cautelari da salvaguardare.
In particolare, emerge dall’ordinanza impugnata che, nella notte del 4 luglio 2020, ignoti a bordo di un’auto risultata rubata avevano tentato di sottrarre banconote dagli sportelli automatici sopra indicati, ubicati in una piazza del comune di Calitr Acquisite le immagini delle videocamere installate nelle immediate vicinanze dei luoghi e rinvenuta in fiamme, fuori dal centro abitato del comune, l’autovettura utilizzata dagli autori degli atti predatori, al cui interno vi era materiale esplosi dirompente potenzialità, i Carabinieri, a breve distanza temporale dai fatti, avevano effettuato il controllo di un’auto, con a bordo tre soggetti, due dei quali (e tra e l’odierno indagato) venivano ritenuti somiglianti, anche quanto all’abbigliamento indossato, a due di quelli ripresi dalle videocamere sul luogo del delitto. Successive indagini sul traffico telefonico, poi, avevano consentito di accertare che una utenza, di due intestate a soggetto di nazionalità pachistana, attivate il 22 giugno 2020 a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, aveva avuto contatti con l’utenza intestata in uso a RAGIONE_SOCIALE. L’utenza, peraltro, aveva agganciato solo celle site nel foggiano sino al 3 luglio, mentre il 4 luglio aveva agganciato celle site in comuni del potentino
Il Tribunale ha ritenuto che gli unici dati aventi attitudine indiziaria fosser rilevata “somiglianza” tra le fattezze e l’abbigliamento dei soggetti controllati a bre distanza dai fatti, oltre ai risultati del traffico telefonico, ritenuti però insuffic configurare un solido quadro indiziario: da un lato, il riconoscimento dell’indagato era avvenuto solo in termini di somiglianza, senza che si fosse proceduto a una seria comparazione delle fattezze degli individui; dall’altro, non era emerso che l’utenza agganciata da quella intestata al cittadino pakistano fosse in uso allo COGNOME.
Inoltre, ha ritenuto insussistenti esigenze di prevenzione speciale, desunte dalla gravità dei fatti e dal precedente specifico in materia di armi, stante la risalenza d fatti e la mancata allegazione di elementi concreti per formulare una prognosi di ricaduta nel reato da parte dell’indagato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il pubblico ministero formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile, siccome intempestivo e proposto con modalità non previste dalla legge.
Emerge dal ricorso che l’ordinanza impugnata è stata comunicata al pubblico ministero il 6 agosto 2022. Emerge, ancora, dagli atti che il ricorrente ha depositato il ricorso presso la propria segreteria il 16 agosto successivo e che detto ufficio, ordine del sostituto Procuratore della Repubblica che ha sottoscritto il ricorso stesso, ha poi inviato l’impugnazione direttamente alla Corte di cassazione, con missiva presa in carico il 24 agosto 2022 e pervenuta al giudice ad quem il 30 agosto 2022.
Pertanto, il ricorso è stato presentato oltre i dieci giorni previsti dall’art. 311 proc. pen. e, per di più, con modalità non contemplate dalla legge (cfr. art. 311 che rinvia all’art. 309, c. 7, cod. proc. pen., nel quale si precisa che l’impugnazione presentata entro dieci giorni dalla comunicazione o dall’avviso di deposito del provvedimento presso il tribunale del riesame distrettuale).
Sul punto, giovi ricordare che è inammissibile l’impugnazione del P.M. depositata nella segreteria del proprio ufficio e non nella cancelleria del giudice “a quo”, alla quale sia stata spedita, a termine spirato, a mezzo raccomandata, a nulla rilevando l’anticipazione di quest’ultima mediante telefax, modalità di trasmissione dell’impugnazione non consentita dalla legge (sez. 5, n. 21942 del 6/5/2010, Amico, Rv. 247411). Né può soccorrere l’art. 582, c. 2, cod. proc. pen., che facoltizza solo le parti private e i difensori a presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, ove diverso da quello i cui fu emesso il provvedimento (sul punto, sez. 6, n. 3763 del 17/11/1999, COGNOME, in cui si è, per l’appunto, precisato che è inammissibile, per violazione dell’art. 58 c. 1, cod. proc. peri., l’impugnazione del pubblico ministero non depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ma inoltrata direttamente al giudice della impugnazione, in fattispecie di ricorso per cassazione trasmesso direttamente dal pubblico ministero alla Suprema Corte; ma anche sez. 1, n. 32094 del 18/272004, COGNOME, Rv. 229487; sez. 3, n. 16302 del 24/2/2009, COGNOME, Rv. 243391).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Deciso il 13 dicembre 2022.
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Il Consigliere estensore
Il Presidente