Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23607 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASALINCONTRADA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/ SUPINO VITTORIO
avverso il decreto del 02/04/2014 del GIP TRIBUNALE di CHIETI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, quale persona offesa dal reato, ha proposto personalmente reclamo a Tribunale di Chieti, ex articolo 410-bis cod. proc. pen., avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del menzionato Tribunale il 4/4/2014;
Rilevato che con ordinanza emessa il 13/2/2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, trattandosi di provvedimento emesso il 4/4/2014 (ovvero prima dell’entrata in vigore della legge 103/2017), ha disposto trasmettersi l’istanza a questa Corte, in applicazione dell’articolo 409, comma 6, cod. proc. pen. vigente a detta data, conformemente all’orientamento di questa Corte [vedasi, ad esempio, Sez. 5, 26/11/2021, dep. 2022, n.7576, non massimata, secondo cui: «ai fini dell’individuazione del rimedio applicabile, in
assenza di una disposizione transitoria che regoli il passaggio dalla previgente disciplina a quella introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 ed in forza del principio “tempus regit actum”, deve farsi riferimento al momento del deposito del provvedimento di archiviazione e non a quello della proposizione dell’impugnazione, con la conseguenza che è ricorri bile per cassazione, e non reclamabile innanzi al tribunale ai sensi dell’art. 410-bis c.p.p., il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, prima dell’entrata in vigore di detta disciplina, in presenza di opposizione della persona offesa, abbia proceduto “de plano” ad archiviazione, senza motivare sull’infondatezza della notizia di reato o sull’inammissibilità dell’opposizione (Sez. 2, Sentenza n. 50213 del 25/10/2018 Cc. (dep. 07/11/2018) Rv. 275514 – 01)»];
Ritenuto che l’impugnazione è inammissibile, sia perché tardiva, in quanto proposta oltre il termine di 15 giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento di archiviazione , sia ai sensi degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritta personalmente dal COGNOME e non da un difensore iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE speciale della Corte di Cassazione;
Ritenuto, infatti, che, a fronte del lunghissimo tempo decorso dal provvedimento di archiviazione (del 4/4/2014) a quello di sua impugnazione (in data 1/3/2023), pur non essendo la parte istante onerata dal provare la mancata conoscenza del decreto anteriormente al termine detto, sulla stessa grava, però, l’onere di allegare circostanze dalle quali desumere il giorno dal quale ha avuto conoscenza del provvedimento, al fine di consentire alla parte pubblica e all’indagato di contraddire in relazione alla tempestività o meno dell’impugnazione (vedasi, in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 29231 del 25/09/2020, non massimata); onere, nella specie, del tutto inevaso;
Ritenuto, in ogni caso, che, anche a voler ammettere che il NOME non abbia avuto conoscenza, per quasi nove anni, del provvedimento impugnato e che l’impugnazione in esame possa considerarsi proposta nel termine di 15 giorni dall’avvenuta sua conoscenza, tanto comporti (conformemente all’autorevole insegnamento di Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017 Cc., dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) che la stessa debba rispettare l’articolo 613, comma 1, cod. proc. pen. vigente al momento dell’avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato
(dunque, come novellato dalla legge 103/2017), e cioè debba esser proposta da un avvocato iscritto all’RAGIONE_SOCIALE cassazionisti;
Rilevato, pertanto, per il duplice ordine di ragioni sopra indicato, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tanto consegua la condanna del ricorrente (ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/5/2024