Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46464 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46464 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
AVV_NOTAIOore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca sul ricorso proposto dal nel procedimento a carico di
COGNOME NOME, nato a Pontremoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 del Giudice di pace di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; tette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sente impugnata;
letta la memoria del difensore dell’imputato COGNOME NOME, avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso trasmissione degli atti al Giudice di pace di Castelnuovo di Garfagnana;
b
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Lucca dichiarava la propri incompetenza territoriale a conoscere del reato di cui all’art. 590 cod. pen., as a NOME COGNOME e NOME COGNOME, per essere il reato stato commesso nell circoscrizione territoriale del Giudice di pace di Castelnuovo di Garfagnana, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ossia al AVV_NOTAIOore d Repubblica presso il Tribunale di Lucca, al cui circondario appartengono entrambi gli uffici del giudice di pace.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIOore della Repubblica anzidetto, denunciando mediante unico motivo l’abnormità del provvedimento.
Secondo il ricorrente, i rapporti tra uffici del giudice di pace rientran medesimo circondano di tribunale non sarebbero riconducibili all’istituto del competenza per territorio.
La traslazione delle cause dall’ufficio avente sede nel capoluogo d circondario all’ufficio periferico, o viceversa, andrebbe disciplinata secon medesimi criteri che presiedono alla distribuzione degli affari penali tra la principale del tribunale e la sezione distaccata; criteri che contemplano l’interv del presidente del tribunale ed escludono ogni ipotesi di regressione procedimento.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma camerale, ai sensi dell’a 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è stato proposto in data 15 febbraio 2023, oltre il trent giorno dalla scadenza del termine di deposito della sentenza impugnata, fissato 18 ottobre 2022 (artt. 544, comma 2, e 585, comma 1, lett. b, e comma 2, let c, cod. proc. pen.).
I termini per la proposizione dell’impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso atti che si assumono abnormi, salvo che es siano affetti da anomalie genetiche così radicali da determinarne l’inesiste materiale e giuridica (da ultimo, Sez. 4, n. 3939 del 02/12/2021, dep. 202 Ronconi, Rv. 282578-01), come dal ricorrente neppure prospettato.
Il ricorso è dunque inammissibile per tardività, prescindendo la relat declaratoria dalla celebrazione dell’udienza pubblica.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 22/09/2023