Inammissibilità Ricorso Tardivo: Quando la Tempistica è Tutto
Nel mondo del diritto, il tempo non è una variabile, ma un fattore determinante. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso tardivo e sottolineando come il mancato rispetto delle scadenze possa precludere l’accesso a importanti diritti. L’analisi di questo caso offre una lezione cruciale sull’importanza della tempestività nell’agire di fronte a un provvedimento giudiziario, specialmente nella fase di esecuzione della pena.
I Fatti del Caso: Una Richiesta Fuori Tempo Massimo
La vicenda trae origine dalla richiesta di un condannato di ripristinare la sospensione di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura. L’obiettivo era quello di poter presentare un’istanza per accedere a misure alternative alla detenzione. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva già dichiarato inammissibile tale richiesta. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione.
L’elemento cruciale, tuttavia, risiede nelle tempistiche: l’istanza al giudice dell’esecuzione è stata presentata il 9 aprile 2024. Lo stesso ricorrente, però, aveva ammesso nel proprio atto difensivo di essere a conoscenza dell’ordine di esecuzione sin dalla “fine dell’anno 2022”. Questo ritardo di oltre un anno è diventato il perno attorno al quale ha ruotato l’intera decisione.
La Decisione della Corte: La Regola sull’Inammissibilità del Ricorso Tardivo
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali: la genericità dell’impugnazione e la manifesta tardività della richiesta originaria. Secondo i giudici, il ricorso non si confrontava adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le proprie ragioni senza smontare il nucleo della decisione del Tribunale, ovvero la tardività.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha evidenziato che un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e criticare puntualmente le ragioni esposte dal giudice precedente. In questo caso, il ricorso è stato giudicato “generico ed aspecifico”.
Il punto centrale, però, è la tardività. La Corte ha sottolineato come la conoscenza dell’ordine di esecuzione, risalente a fine 2022 e ammessa dallo stesso interessato, rendesse palesemente tardiva un’istanza presentata solo nell’aprile del 2024. Questo ritardo ha reso la richiesta iniziale irricevibile, e di conseguenza, il ricorso contro tale decisione è risultato infondato. La tardività non è un mero tecnicismo, ma un requisito di procedibilità che tutela la certezza del diritto e l’efficienza del sistema giudiziario. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito chiaro: nel diritto processuale penale, i termini sono perentori. La conoscenza di un atto fa scattare precisi oneri e scadenze che non possono essere ignorati. Attendere oltre un anno per attivarsi contro un ordine di esecuzione significa, di fatto, precludersi la possibilità di far valere i propri diritti, come quello di richiedere misure alternative al carcere.
L’insegnamento pratico è duplice: per i cittadini, è fondamentale rivolgersi immediatamente a un legale non appena si viene a conoscenza di un provvedimento giudiziario; per gli avvocati, è cruciale non solo agire tempestivamente ma anche costruire ricorsi specifici che affrontino nel merito le motivazioni della decisione che si intende impugnare, pena una inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, aspecifico e, soprattutto, perché non contestava adeguatamente il motivo principale della decisione precedente: la tardività della richiesta originaria, presentata oltre un anno dopo che il ricorrente era venuto a conoscenza dell’ordine di esecuzione.
Qual è la conseguenza principale della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Risposta: La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa significa che la richiesta era “tardiva”?
Risposta: Significa che è stata presentata ben oltre i termini previsti o ragionevoli. In questo caso, il ricorrente ha presentato la sua istanza nell’aprile 2024, pur avendo ammesso di essere a conoscenza dell’ordine di esecuzione contro di lui già dalla “fine dell’anno 2022”. Questo ritardo ha reso la sua richiesta irricevibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42009 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, finalizzata ad ottenere il ripristino della sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dal P.M. al fine di consentire al condannato di formulare istanza di misure alternative;
rilevato che il ricorso proposto nell’interesse del condannato è inammissibile in quanto generico ed aspecifico, in quanto non si confronta adeguatamente con la motivazione sottesa all’impugnato provvedimento, in punto di tardività della richiesta, formulata solo il 09/04/2024 a fronte di una conoscenza, dedotta dallo stesso ricorrente in seno all’atto difensivo, dell’ordine di esecuzione risalente alla “fine dell’anno 2022”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.