Inammissibilità ricorso tardivo: quando un giorno fa la differenza
Nel mondo del diritto processuale, i termini sono tutto. Rispettare le scadenze non è una mera formalità, ma un requisito fondamentale per garantire la validità degli atti e l’accesso alla giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando l’inammissibilità di un ricorso tardivo e condannando il ricorrente a pesanti conseguenze economiche. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza della tempestività nelle impugnazioni penali.
I fatti del caso
Un soggetto, tramite il suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze in data 18 gennaio 2024. Il ricorso veniva depositato il 3 aprile 2024. A prima vista, potrebbe sembrare una data come un’altra, ma nel calcolo dei termini processuali, anche un solo giorno può essere fatale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza pubblica (trattazione camerale non partecipata), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è semplice e inappellabile: la tardività. L’atto di impugnazione è stato presentato oltre il termine massimo consentito dalla legge, rendendo impossibile per i giudici esaminarne il contenuto.
Le motivazioni: il calcolo dei termini e l’inammissibilità del ricorso tardivo
La motivazione della Corte si basa su un calcolo preciso dei termini per impugnare, come previsto dall’articolo 585 del codice di procedura penale. La sentenza impugnata prevedeva un termine di trenta giorni per il deposito delle motivazioni. Da quel momento, la legge concede un ulteriore termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso.
Nel caso specifico, la scadenza ultima per presentare l’impugnazione era fissata per il giorno 2 aprile 2024. Il ricorso, invece, è stato depositato il giorno successivo, il 3 aprile 2024, risultando irrimediabilmente tardivo. La Corte ha sottolineato che, una volta superato il termine, la sentenza di secondo grado passa in giudicato, ovvero diventa definitiva. Proporre un ricorso contro una sentenza già definitiva è un’azione priva di qualsiasi efficacia.
Le conclusioni: le conseguenze pratiche della tardività
L’ordinanza non si limita a dichiarare l’inammissibilità del ricorso tardivo, ma ne delinea anche le severe conseguenze. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la tardività del ricorso comporta due sanzioni automatiche per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il soggetto che ha proposto l’impugnazione fuori termine deve farsi carico dei costi del procedimento che ha inutilmente attivato.
2. Condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende: Oltre alle spese, il ricorrente è stato condannato a pagare una somma di 3.000 euro. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente inammissibili.
Questo caso dimostra in modo inequivocabile come la precisione e il rispetto delle scadenze processuali siano elementi non negoziabili nel diritto penale. Un errore di calcolo, anche minimo, può precludere l’accesso al più alto grado di giudizio e comportare significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato presentato tardivamente, ovvero oltre il termine perentorio di quarantacinque giorni stabilito dalla legge, che scadeva il 2 aprile 2024, mentre il deposito è avvenuto il 3 aprile 2024.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso tardivo?
La persona che presenta un ricorso tardivo viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata determinata in 3.000 euro.
Cosa significa che la sentenza è passata in giudicato?
Significa che la sentenza è diventata definitiva e non può più essere contestata con i mezzi di impugnazione ordinari. Qualsiasi ricorso presentato dopo questo momento è, per definizione, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35756 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avy{so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME contro la sentenza della Corte di appello di Firenze, emessa in data 18/01/2024 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 03/04/2024, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La motivazione è stata depositata entro il termine stabilito di giorni trenta con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (quarantacinque giorni) il giorno 2 aprile 2024, ex art. 585, lett. c), c.p.p.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il giorno il 9 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il President