Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19237 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19237 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SONDRIO il 17/10/1984
avverso l’ordinanza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. indicata in epigrafe deducendo, con unico motivo,
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dei comportamenti concreti integranti colpa grave, ritenuti ostativi al chiesto indennizzo.
2.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza for- malità ai sensi dell’art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, co
della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2018. Da qui la manifesta infondatezza della doglianza di cui alla memoria depositata dal difensore il quale la-
menta la mancata notifica dell’avviso di udienza.
Il termine di quindici giorni per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordi- nanza che decide sulla domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, come previsto
dall’art. 585 co. 1, lett. a) cod. proc. pen, decorre dalla notifica dell’ordinanza conc siva del procedimento al quale, ancorché relativo alla esistenza di una obbligazione
pecuniaria nei confronti di soggetto nei confronti del quale è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (Sez. 4 n 45409 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257554, Sez. 3 n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv. 2591879). Dagli atti emerge che l’ordinanza impugnata è stata notificata al difensore e al ricorrente il 16 gennaio 2025 e il ricorso è stato depositato in data 11 febbraio 2025
L’impugnazione sottoposta all’esame di questa Corte, pertanto è proposta oltre il termine di legge.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile “senza formalità” ai sensi del disposto dell’art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di curo quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
processuali e delle ammende. della somma di euro quattromila in favore della Cassa Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma il f 1, 3 maggio 2025
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