Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10408 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10408 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che NOME COGNOME, tramite difensore di fiducia abilitato, rico per cassazione avverso il decreto n. 2025/1445 emesso dal Tribunale d Sorveglianza di Milano il 3/11/2025 (n. NUMERO_DOCUMENTO), di rigetto dell’istan per anticipazione udienza fissata al 4/02/2026;
Rilevato che il ricorso è stato proposto contro un provvedimento no impugnabile, avente natura interlocutoria, sicché va dichiarato inammissibile sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condanNOME, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento de spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannali ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 12 marzo 2026
Il Consi liere estensore
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Il Presidente