Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21158 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONCALIERI il 16/09/1991
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Jacopo COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione proposto, con cui il ricorrente
lamenta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello pronunciato sentenza di proscioglimento ai sensi della norma citata, è generico
perché non indica le specifiche ragioni di diritto e di fatto che lo sorreggono;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), ne deriva l’inammissibilità, si desume dalla assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025
La ConsJaliràstensore
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La Presidente