Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21794 Anno 2025
f
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21794 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il 20/05/1997
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre
ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive si basano su assunti relativi alla
ricostruzione dinamica della fattispecie concreta mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente
giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto,
per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del
24/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282955 – 01; Sez. 2, n. 46637 del
12/09/2019, COGNOME Rv. 277594 – 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull’assenza di prova del coinvolgimento dell’imputato nel reato presupposto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.