Inammissibilità ricorso: le conseguenze economiche per la parte civile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la dichiarazione di inammissibilità ricorso comporta precise conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Questa decisione serve da monito sull’importanza di presentare impugnazioni fondate e conformi ai requisiti di legge per evitare sanzioni.
Il caso: un appello respinto dalla Cassazione
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato dalla parte civile avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bolzano. La parte civile, sentendosi lesa dalla decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere una riforma della pronuncia.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello sperato. La Corte Suprema non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa del ricorso.
Inammissibilità ricorso e l’applicazione dell’art. 616 c.p.p.
Il cuore della decisione risiede nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Quando un’impugnazione viene giudicata inammissibile, significa che manca dei presupposti specifici che la legge richiede per poter essere esaminata nel contenuto. Le ragioni possono essere di varia natura: tardività, carenza di interesse, motivi non consentiti, ecc.
In questi casi, la legge, specificamente l’articolo 616 del codice di procedura penale, prevede delle conseguenze automatiche. La Corte, rilevata l’inammissibilità, non può fare altro che condannare la parte privata che ha proposto l’impugnazione al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel motivare la propria decisione, ha fatto esplicito riferimento alla “prevalente giurisprudenza” formatasi sul tema. In particolare, ha citato due importanti sentenze: una delle Sezioni Unite (n. 41476 del 2005) e una più recente della Quarta Sezione (n. 31812 del 2023), a conferma di un orientamento ormai consolidato.
La motivazione della Corte non si concentra sui motivi specifici di inammissibilità del singolo ricorso, ma sull’applicazione automatica e doverosa delle conseguenze sanzionatorie previste dalla legge. Il Collegio ha mostrato di aderire pienamente a questo principio, ritenendolo un corollario imprescindibile della declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono di notevole importanza pratica. La decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un costo economico significativo.
Questa pronuncia serve da deterrente contro la presentazione di ricorsi esplorativi o palesemente infondati, che finiscono per appesantire il lavoro della Corte di Cassazione. Per la parte civile, ciò significa che la valutazione sulla proposizione di un ricorso deve essere estremamente ponderata, analizzando non solo le probabilità di successo nel merito, ma anche e soprattutto i requisiti formali e sostanziali di ammissibilità, per non incorrere in una condanna certa alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la pronuncia in esame e l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Qual è l’importo della sanzione pecuniaria inflitta in questo caso?
La Corte di Cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma pari a tremila Euro, oltre alle spese del procedimento.
Su quale base giuridica si fonda questa decisione?
La decisione si fonda sull’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato della stessa Corte di Cassazione, come richiamato nelle sentenze n. 41476/2005 e n. 31812/2023.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28023 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28023 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile NOME nato a MERANO il 17/10/1971 nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a BOLZANO il 11/08/1968
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME parte civile costuitit procedimento penale promosso nei confronti NOME COGNOME e definito con la sentenza in epigrafe
che ne confermato l’assoluzione dall’imputazione di calunnia ascritta al predetto;
esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria con la quale la difesa dell ricorrente ha ribadito l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi prospettati non so consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di ce
già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo
emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla puntuale delimitazione della regiudicanda e alla esclusa configurabilità dei costituti propri
reato ascritto all’imputato;
ritenuta la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso, avendo la Corte del merit correttamente posto a carico della parte civile appellante le spese processuali del grado malgrado
l’analogo gravame contestualmente proposto dalla Procura competente e parimenti rigettato, aspetto coerentemente ritenuto non ostativo alla detta condanna in linea con le indicazioni d
principio rese sul tema dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte alla quale il Colleg mostra di aderire (si veda Sez. U, Sentenza n. 41476 del 25/10/2005 Rv. 232165, da ultimo confermata da Sezione 4, Sez. 4 , Sentenza n. 31812 del 08/02/2023, Rv. 284852), rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 maggio 2025.