Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16240 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE nato il 25/08/1999
avverso la sep.tenza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di VERONA
dato GLYPH ‘so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
t
NOME COGNOME contro la sentenza n. 3402/2024,
1. Il ricorso presentato dal difensore di
GLYPH
c5n cui il Tribunale di Verona ha applicato in data 24/11/2024 la pena ex art. 444 cod. pr pen. per il reato di cui all’art.337 c.p., è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legg per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen.
Le censure articolate, hi modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché no cod. proc. pen.
rientrano all’evidenza fra i casi previsti dall’art. 448, comma
2-bis,
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativam
indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controll legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione d
volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualifi giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stat esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
MOTIVI DELLA DECISIONE