Inammissibilità Ricorso Cassazione: Conseguenze Economiche e Giurisprudenza Consolidata
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta una delle eventualità più severe nel percorso processuale, con conseguenze economiche dirette per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce i principi consolidati in materia, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma significativa alla Cassa delle Ammende. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello sperato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della questione, ovvero non valuta se le ragioni del ricorrente fossero fondate o meno. Si ferma, invece, a un livello preliminare, constatando la mancanza dei requisiti necessari affinché il ricorso potesse essere esaminato.
Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità ricorso cassazione
La conseguenza diretta di tale decisione è duplice e di natura prettamente economica. La Corte ha condannato il ricorrente a:
- Pagare le spese del procedimento.
- Versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa statuizione non è discrezionale, ma deriva direttamente dall’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Corte, nella sua sintetica ordinanza, ha chiarito che la decisione si fonda su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Quando un ricorso è privo dei presupposti di legge per essere accolto (ad esempio, perché manifestamente infondato o presentato per motivi non consentiti), scatta automaticamente la condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha specificato che nel caso di specie non sussistevano ipotesi di esonero che potessero giustificare una deroga a questa regola.
La condanna al pagamento della somma non ha natura risarcitoria, ma sanzionatoria: mira a disincentivare la presentazione di ricorsi temerari o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario, in particolare la Suprema Corte, che ha il compito di garantire l’uniforme interpretazione della legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, funge da importante monito sull’importanza di adire la Corte di Cassazione solo in presenza di validi e specifici motivi di diritto. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è un esito neutro, ma comporta conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente. La decisione riafferma la funzione sanzionatoria dell’articolo 616 c.p.p. come strumento per preservare l’efficienza del sistema giudiziario e responsabilizzare le parti processuali, scoraggiando impugnazioni superficiali o prive di fondamento giuridico.
Cosa succede quando un ricorso penale in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base alla decisione esaminata, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Il pagamento alla Cassa delle Ammende è sempre obbligatorio in caso di inammissibilità?
Sì, secondo l’ordinanza, tale versamento è una conseguenza legale dell’inammissibilità del ricorso, a meno che non sussistano specifiche ipotesi di esonero previste dalla legge, che nel caso di specie non sono state ravvisate.
Qual è il fondamento normativo di questa condanna pecuniaria?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso trova il suo fondamento nell’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29308 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29308 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
-
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini che ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di furto aggravato
-
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.
- Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio
cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la p
offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato
(Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 2 – ,n. 5049 del 22/12/2020, Di
NOME, Rv. P_IVA).
La sentenza impugnata, escludendo la tenuità sotto il profilo patrimoniale ( furto di impor pari a 196 euro) ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, che costitui approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma il 14 luglio 2025
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