Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18906 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18906 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORMIA il 19/03/1968
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME lette le conclusioni scritte depositate dalla parte civile;
letta la memoria depositata nell’interesse dell’imputato;
ritenuto che i motivi di ricorso, che deducono il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 636 cod. pen., s privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata (si vedano le pagg. 1 e 2 della motivazione della sentenza, dove è stata correttamente affermata la sussistenza dei singoli elementi costitutivi del delitto contestato, con analitica indicazione de materiale probatorio a supporto del giudizio di responsabilità e con esame della documentazione acquisita al dibattimento, non contraddetta da quanto sostenuto nella memoria, con produzione di sentenza che inerisce ad epoca successiva a quella presa in considerazione nel giudizio, sicché non può desumersene la regolarità della situazione di fatto dell’imputato nel periodo in contestazione) e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, COGNOME, Rv. 279908 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/1272019, Rocco, Rv. 278231 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato che la parte civile ha depositato conclusioni tuttavia prive di qualunque argomentazione volta a confutare le censure difensive, senza alcun
I.
concreto apporto alla economia del giudizio e che, pertanto, non legittimano la condanna alle spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.
Così deciso, il 10 aprile 2025.