Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16837 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16837 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FUCECCHIO il 22/03/1972
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 19 settembre
2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato la perdita di efficacia della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale
precedentemente concessa, dal medesimo Tribunale, ad NOME COGNOME
Ritehuto che, con un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 606, co.
1, lett. b) c.p.p., si lamenta l’erronea applicazione della disciplina di cui all’art. 47 ord. pen.;
che la perdita di efficacia della misura alternativa è derivata dalla mancata presentazione dello stesso COGNOME all’UEPE di Reggio Emilia per
sottoscrivere il verbale delle prescrizioni e tale circostanza risulta del tutto assorbente rispetto alla valutazione della concreta eseguibilità
dell’affidamento in prova al servizio sociale;
che le censure del ricorrente non si confrontano con questo dato, rimasto incontrastato, e peraltro si risolvono nella proposizione di
un’alternativa analisi degli altri elementi già tutti compiutamente valutati nel provvedimento impugnato;
che con motivazione congrua e logicamente argomentata il Tribunale di sorveglianza si è peraltro soffermato su tutte le altre ragioni che hanno fatto venir meno i presupposti della misura dell’affidamento in prova, non solo in riferimento alla perdita di qualsiasi impegno lavorativo e/o di volontariato, ma altresì avuto riguardo alle recenti condotte illecite poste in essere dall’odierno ricorrente, le quali sono sintomatiche di “una reviviscenza della sua capacità a delinquere”;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06 marzo 2025.