Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2919 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2919 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 26/12/1980
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. NOME COGNOME il quale, nell’interesse di NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME quale detentore qualificato dell’immobile, e NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, chiesero al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli di essere autorizzati ad accedere temporaneamente alle aree esterne di un edificio sito nel comune di Fonte Nuova e sottoposto a sequestro preventivo ex art. 354 cod. proc. pen. con ordinanza in data 7 maggio 2024, al fine di procedere all’adeguamento dell’impianto fognario già autorizzato dell’ufficio tecnico del comune. Detta richiesta è stata, tuttavia, respinta con ordinanza in data 20 giugno 2024 del Giudice per le indagini preliminari, sul presupposto che non fossero cessate le esigenze cautelari poste alla base dell’applicazione della misura e che non dovessero essere riviste le precedenti determinazioni in ordine al fumus delicti. Con successiva ordinanza n. 2288/2024 in data 16 luglio 2024, inoltre, lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato non luogo a procedere sulla richiesta di incidente di esecuzione formulata da NOME COGNOME volta ad ottenere l’accesso temporaneo all’immobile. Nell’occasione, il Giudice procedente ha ritenuto che la richiesta configurasse un’impugnazione del precedente provvedimento di rigetto, che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme dell’art. 310 cod. proc. pen. e non in quelle dell’art. 676 cod. proc. pen., non vertendosi in un caso di procedimento definito con sentenza irrevocabile.
COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2 e 676 cod. proc. pen. in relazione all’art. 310 cod. proc. pen.,·nonché la erronea valutazione della natura giuridica della richiesta di autorizzazione all’accesso temporaneo alle aree assoggettate a sequestro. Il Giudice procedente non avrebbe assunto le vesti di Giudice dell’esecuzione, né avrebbe richiesto il parere del Pubblico ministero previsto dall’art. 666 cod. proc. pen. e avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta di COGNOME costituisse, sostanzialmente, una impugnazione, essendosi invece al cospetto di un incidente di esecuzione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, 178 e·179 cod. proc. pen. Nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto che l’istanza fosse qualificabile come incidente di esecuzione, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
per omessa citazione dell’imputato e dell’assenza del suo difensore, posto che esso avrebbe dovuto essere emesso all’esito di un’udienza in camera di consiglio e non, come invece avvenuto, sulla base del mero parere del Pubblico ministero.
In data 2 dicembre 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Tanto premesso, osserva il Collegio che con dichiarazione in data 17 dicembre 2024, pervenuta via PEC, l’avv. NOME COGNOME munito di procura speciale, ha comunicato di rinunciare al ricorso proposto nell’interesse di COGNOME per sopravvenuta cessazione dell’interesse a coltivare l’impugnazione, avendo egli dismesso l’attività di impresa svolta. Circostanza, questa, che non è stata però riscontrata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in 500,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 dicembre 2024
Il Consigliere estensore