Inammissibilità Ricorso: Quando la Rinuncia Rende Vano l’Appello
L’esito di un processo penale può dipendere da scelte strategiche precise, come l’accordo sulla pena in appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze processuali di tali accordi e della successiva rinuncia all’impugnazione, confermando un principio fondamentale: la inammissibilità del ricorso quando vengono a mancare i presupposti per la sua prosecuzione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i meccanismi della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello emessa sulla base di un ‘concordato’ ex art. 599-bis del codice di procedura penale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Nel ricorso, lamentava il mancato proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p., nonostante l’accordo raggiunto tra le parti avesse comportato la rinuncia a tutti gli altri motivi di appello. Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione del ricorso, il suo difensore, munito di procura speciale, comunicava formalmente la rinuncia all’impugnazione. La questione giungeva così al vaglio della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non si potessero escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso stesso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi solidi e interconnessi, che definiscono chiaramente i limiti dell’impugnazione in questi specifici contesti.
L’Effetto del Concordato in Appello e l’inammissibilità ricorso
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che l’accordo tra le parti sui punti della sentenza, come previsto dall’art. 599-bis c.p.p., implica una rinuncia implicita a sollevare qualsiasi altra doglianza nel successivo giudizio di legittimità. Le uniche eccezioni a questa regola, non riscontrate nel caso di specie, riguardano l’applicazione di una pena illegale o vizi nella formazione della volontà di aderire al concordato. Pertanto, il motivo di ricorso presentato era già di per sé precluso dalla natura stessa della sentenza impugnata.
L’Impatto Decisivo della Rinuncia Espressa
Il secondo e decisivo punto è stata la rinuncia formale al ricorso, presentata dal difensore. Questo atto, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, costituisce una causa diretta e inequivocabile di inammissibilità del ricorso. La Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare concluso il procedimento senza entrare nel merito della questione sollevata. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è stata giustificata dalla valutazione che la presentazione di un ricorso, poi abbandonato, denota una condotta processuale colpevole che merita una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: la scelta di un ‘concordato in appello’ è una strategia processuale che chiude quasi ogni porta a successive impugnazioni di legittimità. Inoltre, la rinuncia espressa al ricorso è un atto tombale che ne determina l’immediata inammissibilità. La decisione della Corte di Cassazione rafforza la necessità di ponderare attentamente ogni scelta difensiva, poiché le conseguenze procedurali, inclusa la condanna a spese e sanzioni, sono rigorose e inevitabili.
Cosa succede se, dopo aver presentato ricorso in Cassazione, il difensore vi rinuncia formalmente?
La rinuncia espressa al ricorso, effettuata dal difensore munito di procura speciale, ne causa l’immediata inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Il procedimento si conclude senza che la Corte esamini il merito della questione.
Un accordo sulla pena in appello (concordato) limita la possibilità di ricorrere in Cassazione?
Sì, l’accordo tra le parti secondo l’art. 599-bis c.p.p. implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questioni rilevabili d’ufficio. Le uniche eccezioni riguardano casi specifici come l’applicazione di una pena illegale, che non erano presenti in questa vicenda.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La Corte ha ritenuto che non si potessero escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. La presentazione di un’impugnazione seguita da una rinuncia può essere sanzionata con il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, quando il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24627 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che COGNOME NOME censura il difetto di motivazione in ordine al mancato prosciogliment ex art. 129 cod. proc. pen. a fronte di un intervento tra le Parti di un concordato ex art. 599 bis cod. pen.con rinuncia a tutti i motivi di appello;
Considerato che si tratta di una sentenza emessa ni sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e che delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’i una pena Illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla fo della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sull ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, o. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. 278170), situazioni nella specie non ravvisabili;
Rilevato con pec del 12.06.2023, il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricors dunque, l’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammend potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere e,stensoe
Così deciso, il 06 ottobre 2023
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