Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22590 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22590 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/05/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 744/2025
NOME Vergine
CC Ð 08/05/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 7468/2025
NOME COGNOME
Motivazione semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Mirabella Eclano il 22/03/1953
avverso lÕordinanza del 03/06/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso, letta la memoria del difensore che ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso.
Con lÕimpugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato lÕinammissibilitˆ dellÕistanza di riesame, a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20219/2024, per sopravvenuta carenza di interesse sul rilievo che il ricorrente aveva patteggiato la pena, ai sensi dellÕart. 444 cod.proc.pen. e il Giudice aveva dichiarato ai sensi dellÕart. 300 cod.proc.pen. lÕinefficacia della misura cautelare.
Avverso lÕordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dellÕindagato e ne ha chiesto lÕannullamento deducendo la violazione di legge in
relazione allÕart. 309 comma 9, 568 comma 4 cod.proc.pen. per avere, il Tribunale, dichiarato lÕinammissibilitˆ dellÕimpugnazione con procedura de plano e cos’ precluso di dedurre, a fronte dellÕannullamento disposto dalla Corte di cassazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, il concreto interesse alla verifica della legittimitˆ dellÕapplicazione della misura ai fini della riparazione dellÕingiusta detenzione ex art. 314 cod.proc.pen.
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte di legittimitˆ con orientamento che il Collegio condivide, ha affermato che l’inammissibilitˆ dell’impugnazione cautelare va dichiarata “de plano”, senza necessitˆ di fissare l’udienza camerale e di avvisare i difensori, come sanzione specifica delle sole irregolaritˆ attinenti al rapporto di impugnazione – ovvero delle irregolaritˆ che riguardano l’impugnabilitˆ oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l’atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l’interesse ad impugnare. In tale situazione trova applicazione l’art. 127 comma 9 cod.proc.pen., richiamato dallÕart. 309 comma 9 cod.proc.pen., che prescrive che l’inammissibilitˆ dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalitˆ di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.
2. LÕordinanza impugnata che ha dichiarato de plano lÕinammissibilitˆ per carenza di interesse è corretta. NŽ pu˜ essere condivisa la prospettazione difensiva, per altro del tutto generica, secondo cui, a fronte di un annullamento con rinvio sulla ricorrenza della gravitˆ indiziaria, lÕadottata procedura con cui è stata dichiarata lÕinammissibilitˆ per sopravvenuta carenza di interesse, avrebbe precluso al ricorrente la deduzione dellÕinteresse a coltivare lÕimpugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
Occorre considerato che il patteggiamento sulla pena riposa sugli esiti delle indagini preliminari i quali, salvo eccezioni, sono gli stessi posti a fondamento della misura coercitiva, ne deriva che la richiesta della sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., equiparata a quella di condanna, è significativa di una volontˆ incompatibile con quella di contestare la consistenza e la gravitˆ del materiale indiziario, con la conseguenza che, in tal caso, si deve escludere che l’imputato coltivi un interesse ad esperire la procedura per la riparazione dell’ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6445 del 23/01/2007, Tauman, Rv. 236055 Ð 01) e che, in ogni caso, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione spetta nel caso in cui la durata della custodia cautelare subita risulti superiore alla pena finale
applicata con sentenza di patteggiamento, essendo irrilevante la durata della pena posta a base del calcolo ai fini della riduzione ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 32357 del 11/04/2012, COGNOME, Rv. 253651 Ð 01).
Ci˜ premesso, il ricorrente non allega che la durata della custodia cautelare sia stata superiore alla durata della pena patteggiata, nŽ che non ricorrevano i presupposti per lÕapplicazione della misura cautelare, sicchè il motivo è anche inammissibile per genericitˆ.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Cos’ deciso il 08/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME