Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Il Caso di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario farlo secondo le regole procedurali, indicando chiaramente i punti di diritto che si ritengono violati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda le conseguenze di un’impugnazione formulata in modo vago: la declaratoria di inammissibilità ricorso, che pone fine al processo e rende definitiva la condanna. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i requisiti essenziali di un ricorso.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due imputati per il reato di tentato furto pluriaggravato. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena a due anni di reclusione e 500 euro di multa per ciascuno.
Non soddisfatti della decisione, i due imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un unico vizio: l’omessa valutazione, da parte dei giudici di secondo grado, della possibile esistenza di cause di non punibilità previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Il Principio di Diritto e l’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della questione non risiede nel merito dell’accusa, ma in un aspetto puramente procedurale. La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha immediatamente ritenuto inammissibile. Il motivo? La sua genericità e indeterminatezza.
I ricorrenti, pur lamentando un vizio di motivazione, non hanno specificato quali elementi concreti avrebbero dovuto portare a una diversa conclusione da parte della Corte d’Appello. Il loro ricorso si è limitato a una censura astratta, senza fornire al giudice di legittimità gli strumenti per individuare i presunti errori nella sentenza impugnata e per esercitare il proprio sindacato.
Questo approccio viola direttamente quanto prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone a chi impugna di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Decisione della Corte di Cassazione
A fronte di questa carenza strutturale del ricorso, la Corte Suprema non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. Di conseguenza, i due ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è chiara e didascalica. I giudici hanno sottolineato che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti nella loro interezza. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per consentire questo controllo, il ricorrente ha l’onere di articolare critiche precise e puntuali. Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi (la ragione della decisione) della sentenza che contesta, ma si limita a riproporre argomentazioni astratte o a esprimere un generico dissenso. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logicamente corretta e il ricorso non è stato in grado di scalfirla indicando elementi specifici trascurati o mal interpretati.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa decisione ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità è un requisito non negoziabile. Un ricorso vago e indeterminato è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la definitiva cristallizzazione della sentenza di condanna. La redazione di un’impugnazione efficace richiede, quindi, non solo una profonda conoscenza del diritto sostanziale, ma anche una scrupolosa attenzione alle norme procedurali che ne disciplinano la forma e il contenuto. Affidarsi a un professionista esperto è cruciale per evitare errori procedurali che possono compromettere irrimediabilmente l’esito del giudizio.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava gli elementi concreti che avrebbero dovuto giustificare un annullamento della sentenza impugnata, violando i requisiti formali previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito dell’inammissibilità?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘vizio di motivazione’ in un ricorso?
Per ‘vizio di motivazione’ si intende un difetto nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice nella sentenza. Tuttavia, per essere un valido motivo di ricorso, tale vizio deve essere specificamente indicato, mostrando dove e perché il ragionamento del giudice è errato o carente, non basta una generica contestazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31456 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che gli imputati NOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato, riducendo la pena, per entrambi gli imputati, ad an due di reclusione ed euro 500,00 di multa per ciascuno;
Rilevato che l’unico motivo dei ricorsi – con cui i ricorrenti lamentano vizio motivazione quanto all’omessa valutazione della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 16 Maggio 2024.