Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29146 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 14/12/1965
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la
quale è stata confermata la sentenza emessa in data 22/12/2022 dal Tribunale di Napoli di condanna per il delitto di cui all’art. 21
sexies
I. n.132/2018 in relazione all’art. 7, comma
15-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in
Napoli 1’8 gennaio 2021;
considerato che il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità
in quanto il teste di p.g. non ha riferito di aver visto l’imputato parcheggiare auto di terzi o percepire somme di denaro; che, con il secondo motivo, ha dedotto
vizio di motivazione in ordine al diniego dell’art. 131 bis cod. pen., non essendo emerse situazioni di pericolo; che, con il terzo motivo deduce vizio di
motivazione in ordine alla quantificazione della pena;
considerato che i primi due motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul
contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700
del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME,
Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), difettando il confronto con la motivazione espressa alle
pagg. 3-4 della sentenza impugnata;
considerato che il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto è privo dell’illustrazione delle ragioni di fatto e di dirit che lo sorreggono; il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve, infatti, indicare specificamente le ragioni di diritto e g elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.