Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità Costa Caro
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rispetto rigoroso delle regole procedurali. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato l’inammissibilità ricorso presentato da un imputato, sottolineando l’importanza cruciale della specificità dei motivi di impugnazione. Questo caso serve da monito su come la mancanza di precisione possa precludere la revisione di una sentenza e comportare conseguenze economiche significative.
I Fatti del Processo: Un Appello Poco Chiaro
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha cercato di contestare la correttezza della motivazione che stava alla base della sua dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico non per il contenuto delle argomentazioni, ma per il modo in cui sono state presentate.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 giugno 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero se la condanna fosse giusta o meno, perché l’appello non superava un controllo preliminare fondamentale: il rispetto dei requisiti di forma e contenuto imposti dalla legge.
La Condanna Accessoria
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che si aggiunge quando l’impugnazione è ritenuta priva dei presupposti minimi di legge.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono. La Corte ha riscontrato che il ricorso in esame era del tutto privo di tale specificità. Le critiche mosse alla sentenza impugnata erano state formulate in modo generico, senza alcun riferimento concreto al caso sub iudice. Mancava, in altre parole, quella necessaria correlazione tra le doglianze astratte e la motivazione specifica della decisione della Corte d’Appello. Questo difetto ha reso impossibile per i giudici della Cassazione individuare i punti della sentenza effettivamente contestati e, di conseguenza, esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione non può essere un mero lamento generico contro una decisione sfavorevole. Deve essere un atto tecnico, preciso e argomentato, che metta il giudice superiore in condizione di comprendere esattamente quali parti della sentenza si contestano e perché. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma la logica conseguenza di un atto che non adempie alla sua funzione essenziale. Per i cittadini e i loro difensori, la lezione è chiara: la forma è sostanza, e la precisione nell’articolare le proprie ragioni è il primo passo per ottenere giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le argomentazioni erano generiche, senza riferimenti specifici al caso in esame e non correlate con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso valido?
La legge richiede che il ricorso contenga motivi specifici, con una chiara indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a supporto. È essenziale che vi sia una correlazione diretta tra i motivi del ricorso e la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28736 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ì
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza alcun riferiment specifico al caso sub iudice e senza la necessaria correlazione con la motivazione dell’atto impugNOME e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazio di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.