Inammissibilità ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sui requisiti formali del ricorso, sottolineando come la mancanza di specificità possa portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo principio, sancito dal codice di procedura penale, è fondamentale per garantire l’efficienza e la correttezza del processo giudiziario. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le ragioni che hanno guidato i giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, tramite il suo difensore, lamentava l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, oltre a vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione della sentenza di secondo grado. Tuttavia, le censure mosse erano state formulate in modo estremamente generico, senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello.
I requisiti per evitare l’inammissibilità del ricorso
Il cuore della questione ruota attorno ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione, disciplinati dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. La legge impone che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano la richiesta. Non è sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata; è necessario un confronto puntuale e argomentato con la decisione del giudice precedente.
Nel caso specifico, il ricorso si limitava a censure generiche sulla mancanza di un’adeguata motivazione, senza però analizzare e contestare l’apparato argomentativo che sosteneva la pronuncia d’appello. La Corte ha rilevato l’assenza di un vero e proprio dialogo critico con le giustificazioni fornite nella sentenza impugnata, sia per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità dell’imputato, sia per il trattamento sanzionatorio applicato.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, basando la sua decisione sulla palese aspecificità dei motivi presentati. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: le ragioni di doglianza devono essere specifiche e non limitarsi a critiche generiche. Il ricorso era privo di un confronto effettivo con le argomentazioni della Corte d’Appello, che invece, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione coerente e logica. Di conseguenza, il ricorrente non ha solo visto respingere le sue richieste, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della precisione e della specificità nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso non può essere un mero lamento generico, ma deve costituire una critica argomentata e dettagliata della decisione che si intende contestare. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma anche una conseguenza logica dell’incapacità dell’atto di assolvere alla sua funzione, che è quella di sottoporre al giudice superiore questioni specifiche di diritto o di fatto. Per gli operatori del diritto, ciò significa dedicare la massima attenzione alla costruzione dei motivi di ricorso, pena l’impossibilità di ottenere un esame nel merito della questione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono formulati in termini troppo generici e aspecifici, senza indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sostengono, come richiesto dagli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘motivi specifici’ in un ricorso?
Per ‘motivi specifici’ si intende che il ricorso deve contenere un confronto puntuale e critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Non basta una lamentela generica, ma è necessario contestare in modo argomentato le specifiche parti della decisione che si ritengono errate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il mancato esame del merito del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME COGNOME. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnat .), la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta la conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di -inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni d diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottat ).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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Il Prsi ‘ente-