Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di un Appello Generico
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità ricorso quando i motivi di appello sono generici e non specifici. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché la precisione e la pertinenza delle censure siano cruciali per accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Tribunale di Termini Imerese, successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Due soggetti venivano condannati alla pena di quattro mesi di arresto e 1.500,00 euro di ammenda per un reato previsto dal Codice della Strada (art. 7, comma 15-bis, D.Lgs. 285/1992), commesso in concorso tra loro (art. 110 c.p.).
Ritenendo ingiusta la condanna, gli imputati, tramite il loro difensore, decidevano di presentare ricorso per cassazione. Le loro doglianze si basavano su due motivi principali:
1. La violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato a causa dell’intervenuta prescrizione.
2. Un vizio di motivazione riguardo al riconoscimento della loro responsabilità penale.
La Decisione e l’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dei ricorrenti, ma si ferma a un livello precedente, valutando la correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna inflitta in appello.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi privi di fondamento e, soprattutto, non idonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Sulla Prescrizione del Reato
Riguardo al primo motivo, la Corte ha evidenziato come la censura fosse manifestamente infondata. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione giuridicamente corretta e priva di vizi sul punto. Era stato infatti calcolato che il termine di prescrizione per il reato contestato non era ancora maturato al momento della decisione, essendo la sua scadenza prevista per una data futura (26 maggio 2025). Pertanto, la richiesta di estinzione del reato era palesemente errata.
Sulla Genericità delle Censure e l’Inammissibilità Ricorso
Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione sulla responsabilità penale, è stato giudicato ancora più debole. La Corte lo ha definito “manifestamente infondato”, “generico e aspecifico”. In pratica, i ricorrenti non avevano formulato una critica puntuale e argomentata contro la sentenza impugnata. Il loro ricorso non era in grado di rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto in modo adeguato, né di confrontarsi efficacemente con le argomentazioni espresse dai giudici d’appello. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve individuare con precisione gli errori di diritto che avrebbero viziato la decisione precedente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: l’accesso al giudizio di legittimità non è un diritto incondizionato, ma è subordinato al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso per cassazione deve essere specifico, pertinente e giuridicamente argomentato. L’inammissibilità ricorso per genericità dei motivi non è una mera sanzione formale, ma una tutela per l’efficienza del sistema giudiziario, che evita di congestionare la Suprema Corte con impugnazioni pretestuose o mal formulate. Per i cittadini, la lezione è chiara: affidarsi a un difensore competente è essenziale non solo per difendere le proprie ragioni nel merito, ma anche per garantire che queste siano presentate nel modo corretto in ogni fase del giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. La questione sulla prescrizione era basata su un calcolo errato, mentre la critica alla motivazione sulla responsabilità penale era troppo generica e non contestava specificamente le argomentazioni della sentenza d’appello.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Inoltre, i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese del procedimento e una somma di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Si può presentare un ricorso in Cassazione sostenendo che il reato è prescritto?
Sì, è possibile basare un ricorso sulla intervenuta prescrizione del reato. Tuttavia, come dimostra questo caso, tale motivo deve essere fondato su un corretto calcolo dei termini. Se la Corte rileva che il termine di prescrizione non è ancora maturato, il motivo viene rigettato come infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13259 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a TERMINI IMERESE il 07/03/1965 NOME nato a TERMINI IMERESE il 29/11/1990
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12 settembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del Tribunale di Termini Imerese del 26 ottobre 2023 con cui NOME ed NOME erano stati condannati alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, eccependo, con due distinti motivi: violazione di legge per omessa declaratoria dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione; vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in primo luogo considerato come, con riguardo all’introduttiva censura – alla stregua di quanto diffusamente rappresentato dalla Corte di appello, con motivazione giuridicamente corretta ed esente da vizio alcuno (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata) – non sia ad oggi intervenuta la prescrizione del reato, essendone previsto il relativo decorso solo in data 26 maggio 2025.
2.1. Il secondo motivo è, poi, manifestamente infondato, in quanto del tutto generico e aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi in maniera adeguata con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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