Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26626 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26626 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
CARMINE RUSSO
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di Napoli lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 15 aprile 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di rideterminazione della pena complessiva da espiare che era stata individuata nel cumulo della Procura della Repubblica di Napoli del 24 giugno 2024.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ la posizione giuridica del ricorrente era stata già determinata da un precedente provvedimento di cumulo dell’11 novembre 2019 contro cui era stata presentata una precedente istanza ex art. 666 cod. proc. pen., che aveva originato diverse ordinanze del giudice dell’esecuzione, ed, infine, anche una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10974 del 2022, per cui, in assenza di fatti nuovi, non avrebbe potuto essere rivista dal pubblico ministero.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella individuazione della pena da espiare, perchØ dei sette cumuli parziali che compongono il provvedimento del 24 giugno 2024 la difesa ne aveva contestati nella decorrenza cinque, e l’ordinanza del giudice dell’esecuzione risponde soltanto con riferimento ai primi due.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł inammissibile.
Nelle more della decisione Ł stata depositata la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. 1, n. 1051 del 26/03/2025.
La sentenza era stata pronunciata su un ricorso presentato dallo stesso COGNOME contro il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione del 18 dicembre 2024.
Nella motivazione della sentenza, depositata il 7 luglio 2025, e, pertanto, non conosciuta nØ alla data in cui il giudice dell’esecuzione ha emesso il provvedimento
Sent. n. sez. 2387/2025
CC – 11/07/2025
R.G.N. 16631/2025
impugnato, nØ alla data in cui il difensore ha proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte dispone che l’incidente di esecuzione, aperto con l’istanza presentata da COGNOME che aveva originato l’ordinanza del 18 dicembre 2024, dovesse estendersi anche al cumulo della Procura della Repubblica di Napoli del 24 giugno 2024 emesso nelle more, ovvero allo stesso cumulo contro cui Ł stato poi presentato il successivo incidente di esecuzione che ha originato il presente giudizio.
Ne consegue che nel presente giudizio il ricorrente ha perso interesse alla decisione, perchØ il giudice dell’esecuzione deve provvedere sul cumulo del 24 giugno 2024 nel giudizio di rinvio che Ł conseguenza della sentenza n. 1051 del 2025.
Il ricorrente non ha, pertanto, piø interesse all’accoglimento del ricorso proposto, interesse che Ł condizione di ammissibilità dell’impugnazione ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., perchØ l’eliminazione del provvedimento impugnato non determinerebbe per l’impugnante una situazione pratica piø vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr., per tutte, Sez. 5, Ordinanza n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578 – 01).
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione non segue la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa per le ammende, atteso che la questione dedotta era oggetto di contrasto al momento della sua proposizione ed, in tal caso, esula ogni profilo di colpa in capo al ricorrente (Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219532 – 01).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME