Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18514 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18514 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che è inammissibile il ricorso presentato da NOME COGNOME, a mezzo dell’avv.
NOME COGNOME, il quale deduce i vizi di violazione di legge e di vizio della motiva impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe, in forza della quale il Tribunale di sorveglianza
Torino – ai sensi degli artt. 666 comma 2 e 678 cod. proc. pen. – ha dichiarato inammissibile reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 09/10/2023, che aveva
disatteso analoga istanza, volta al riconoscimento della liberazione anticipata e che era stata confermata – in sede di reclamo – dal Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza de
17/11/2023;
Ritenuto che le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione non possono trovare accoglimento,
in quanto trattasi di impugnazione meramente reiterative di altra, del medesimo tenore, gi valutata e decisa, con valutazione confermata;
Rilevato che la difesa ha depositato memoria, a mezzo della quale ha specificato come le ragioni della doglianza si fondino sul presupposto che, al ricorrente, era stata negata la liberazi anticipata per i periodi di carcerazione inerenti alla condanna ora in esecuzione (25.11.2011 31.3.2015), con un esito di inammissibilità che era privo di qualsivoglia analisi nel merito;
Ritenuto, pertanto, che si imponga la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi escludere profili di colpa – anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.