Ricorso Inammissibile e Sanzione Pecuniaria: La Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: le conseguenze derivanti dalla inammissibilità del ricorso. Presentare un’impugnazione manifestamente infondata non è un’azione priva di costi. La Corte, infatti, può non solo condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Analizziamo come la condotta e la personalità dell’imputato possano influenzare questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente, già gravato da una pesante condanna a 14 anni per omicidio, contestava una decisione a lui sfavorevole. Tuttavia, gli elementi portati all’attenzione della Suprema Corte non solo erano privi di fondamento giuridico, ma si inserivano in un contesto personale e comportamentale particolarmente negativo.
La Corte territoriale aveva già evidenziato elementi di ‘disvalore della condotta’ dell’imputato: in occasione dell’incidente al centro del procedimento, egli non si era fermato ma si era allontanato rivolgendo un ‘gestaccio’. Questo comportamento, unito alla sua ‘negativa personalità’ desunta dal grave precedente penale, costituiva un quadro indiziario a suo sfavore.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa pronuncia non si limita a chiudere il procedimento, ma attiva specifiche conseguenze economiche. In applicazione dell’articolo 616 del Codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente a:
1. Pagare le spese del procedimento.
2. Versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa seconda sanzione non è automatica, ma viene comminata quando il ricorso è palesemente infondato e non sussistono ipotesi di esonero per il ricorrente.
Le Motivazioni della Condanna alla Sanzione Pecuniaria
La motivazione della Suprema Corte è chiara: la decisione della Corte d’Appello era corretta nell’applicazione dei principi di diritto. Il ricorso, pertanto, non presentava alcun elemento di pregio o argomentazione valida che potesse portare a una sua disamina nel merito. La Corte ha rilevato una totale ‘assenza di elementi positivi valorizzabili’ a favore del ricorrente.
Al contrario, ha dato peso agli ‘elementi di disvalore della condotta’ e alla ‘negativa personalità dell’imputato’. Questi fattori, pur non essendo l’oggetto principale del giudizio di legittimità, sono stati considerati indicatori della temerarietà dell’impugnazione. La presentazione di un ricorso senza alcuna speranza di accoglimento, in un quadro di tale gravità, è stata interpretata come un abuso dello strumento processuale, meritevole della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione in Cassazione non è un tentativo da fare a cuor leggero. La valutazione sull’inammissibilità del ricorso e sulla conseguente sanzione pecuniaria non è un mero automatismo, ma tiene conto del contesto complessivo. La manifesta infondatezza dei motivi, aggravata da una condotta riprovevole e da precedenti penali significativi, può trasformare un ricorso in un costoso errore strategico.
Per gli operatori del diritto, ciò significa dover valutare con estremo rigore non solo la fondatezza giuridica di un’impugnazione, ma anche il profilo complessivo del proprio assistito, per evitare di esporlo a conseguenze economiche negative che si aggiungono alla soccombenza nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato; la Corte territoriale aveva applicato correttamente i principi di diritto e non vi erano elementi positivi a sostegno delle ragioni del ricorrente, bensì elementi negativi come la sua condotta e la sua personalità.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
In che modo i precedenti penali hanno influenzato la decisione?
La Corte ha menzionato la ‘negativa personalità dell’imputato’, gravato da una precedente condanna a 14 anni per omicidio, come uno degli elementi che, unitamente al disvalore della sua condotta, confermavano l’infondatezza del ricorso e giustificavano l’applicazione della sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il 14/02/1963
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia che aveva ritenuto penalmente responsabile NOME NOME del reato
di cui all’arr. 189, commi 6 e 7, CdS.. L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.
Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il manca riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal
giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificaz
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputa
(Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-
01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017 , GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03). La Corte territoriale, facendo corrett applicazione del principio, ha rilevato l’assenza di elementi positivi valorizzabili a ta richiamando anzi elementi di disvalore della condotta ( l’imputato non si era fermato dopo l’incidente ma si era allontanato con un ” gestaccio”) e la negativa personalità dell’imputa gravato da una condanna a 14 anni per omicidio.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. GLYPH r
Così deciso in Roma in data 14 luglio 2025.