Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi della Sentenza n. 29929/2025
La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione Sesta, n. 29929 del 2025, offre un importante monito sulle conseguenze di un’impugnazione presentata senza i dovuti presupposti. La pronuncia chiarisce che l’inammissibilità del ricorso non solo preclude una decisione sul merito della questione, ma può anche comportare significative sanzioni economiche a carico del ricorrente, specialmente quando emerge una sua colpa. Questo principio, fondato su una precedente decisione della Corte Costituzionale, mira a scoraggiare i ricorsi presentati in modo negligente o dilatorio.
Il Contesto Processuale
Sebbene la sentenza non entri nel dettaglio dei fatti che hanno originato il contenzioso, il suo focus è interamente procedurale. Un soggetto ha presentato un ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ma i giudici lo hanno ritenuto inammissibile. La decisione si concentra quindi non sulla vicenda sostanziale, ma sulle conseguenze dirette di questa declaratoria processuale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha emesso una decisione netta e consequenziale:
1. Dichiarazione di Inammissibilità: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, impedendo così ogni valutazione sul suo contenuto.
2. Condanna alle Spese: Come diretta conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali.
3. Sanzione Pecuniaria: In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Questa triplice statuizione evidenzia la severità con cui l’ordinamento tratta i ricorsi privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni dietro la Condanna per Inammissibilità Ricorso
La parte più rilevante della sentenza risiede nelle motivazioni che giustificano non solo la condanna alle spese, ma soprattutto l’ulteriore sanzione pecuniaria. La Corte spiega che il pagamento delle spese processuali è una conseguenza automatica dell’inammissibilità.
Tuttavia, la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende non è automatica. Essa si fonda su due presupposti chiave:
* La Colpa del Ricorrente: I giudici hanno ravvisato “ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”. Ciò significa che l’errore o la mancanza che ha reso il ricorso inammissibile è attribuibile a una negligenza o a una superficialità da parte di chi ha promosso l’impugnazione.
* Il Precedente della Corte Costituzionale: La Corte di Cassazione basa la sua decisione sulla sentenza n. 186 del 2000 della Corte Costituzionale. Quest’ultima ha stabilito la legittimità di tale sanzione come deterrente contro l’abuso dello strumento processuale, al fine di non sovraccaricare il sistema giudiziario con ricorsi palesemente infondati o mal formulati.
L’importo di 3.000 euro è stato determinato “in via equitativa”, ovvero i giudici hanno esercitato il loro potere discrezionale per stabilire una cifra ritenuta giusta e proporzionata alla gravità della colpa riscontrata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve essere responsabile. Un inammissibilità ricorso non è un esito neutro, ma può avere conseguenze economiche rilevanti. La sentenza funge da chiaro avvertimento per i litiganti e i loro difensori sull’importanza di valutare attentamente l’ammissibilità e la fondatezza di un’impugnazione prima di presentarla, specialmente davanti alla Corte di Cassazione. Evitare ricorsi avventati o pretestuosi non è solo una questione di strategia processuale, ma anche un modo per prevenire condanne pecuniarie che possono aggravare la posizione del cliente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si deve sempre pagare una sanzione aggiuntiva in caso di inammissibilità?
No, una sanzione pecuniaria aggiuntiva, da versare alla Cassa delle ammende, viene disposta solo se la Corte rileva una colpa da parte del ricorrente nel causare l’inammissibilità del suo stesso ricorso.
Come viene determinato l’importo della sanzione pecuniaria?
L’importo della sanzione viene stabilito dalla Corte “in via equitativa”, cioè sulla base di una valutazione di giustizia e proporzionalità rispetto alle circostanze specifiche del caso, come avvenuto in questa sentenza dove è stato fissato in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29929 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29929 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
SESTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 760/2025 UP – 29/05/2025 R.G.N. 9140/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME