Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e l’Effetto del Giudicato Sostanziale
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale nel diritto processuale penale, relativa agli effetti della inammissibilità del ricorso di fronte a modifiche normative che introducono nuove condizioni di procedibilità. Con questa pronuncia, i giudici supremi ribadiscono un principio rigoroso: un’impugnazione inammissibile non può ‘aprire la porta’ alla valutazione di cause di improcedibilità sopravvenute, poiché la sua stessa inammissibilità cristallizza la decisione impugnata, facendola passare in giudicato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. Nelle more della presentazione del ricorso in Cassazione, è intervenuta una modifica legislativa (il d.lgs. n. 150/2022, nota come Riforma Cartabia) che ha reso il reato per cui era stata emessa condanna procedibile solo a seguito di querela di parte, querela che nel caso specifico non era stata presentata.
Il ricorrente, tra i motivi di impugnazione, ha quindi sollevato la questione dell’improcedibilità dell’azione penale. Tuttavia, il ricorso presentava anche altri vizi che ne minavano l’ammissibilità a prescindere da tale questione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: L’Inammissibilità del Ricorso e il Giudicato Sostanziale
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha spiegato perché non potesse essere rilevata la causa di improcedibilità sopravvenuta. I giudici hanno chiarito che il ricorso era viziato da due distinti profili di inammissibilità.
1. Il primo motivo, relativo appunto alla mancata querela, è stato ritenuto inammissibile perché un’impugnazione, che sia di per sé invalida, non può essere il veicolo per far valere una questione procedurale sorta successivamente alla sentenza impugnata. La giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, stabilisce che non si può sollevare la questione dell’improcedibilità se il ricorso è unico e inammissibile, o se si accompagna ad altri motivi parimenti inammissibili.
2. Il secondo motivo, con cui si contestava la recidiva, è stato giudicato inammissibile per carenza di interesse, dato che tale circostanza aggravante era già stata esclusa dai giudici di merito e non aveva avuto alcun impatto sulla pena.
Data la totale inammissibilità del gravame, la Corte ha richiamato il fondamentale principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza ‘Salatino’ (n. 40150/2018). Secondo tale principio, la proposizione di un atto di impugnazione non consentito o comunque inammissibile non è idonea a instaurare un valido rapporto processuale. Ciò comporta la formazione del cosiddetto ‘giudicato sostanziale’. Questo significa che la sentenza di condanna diventa definitiva e intangibile, rendendo giuridicamente irrilevanti fatti processuali successivi, come l’introduzione di una nuova causa di non punibilità o di improcedibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza riafferma con forza un caposaldo del nostro sistema processuale: la validità formale e sostanziale di un’impugnazione è un presupposto imprescindibile per poter discutere il merito delle questioni sollevate. La decisione evidenzia che la inammissibilità del ricorso agisce come una barriera invalicabile che impedisce al giudice dell’impugnazione di esaminare qualsiasi altra questione, comprese quelle che, in teoria, potrebbero portare a un esito favorevole per l’imputato.
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia serve come monito sull’importanza di redigere ricorsi che siano solidi e privi di vizi di ammissibilità. Tentare di ‘salvare’ una posizione processuale confidando in eventi sopravvenuti, come una modifica legislativa, si rivela una strategia fallimentare se l’atto di impugnazione è intrinsecamente debole. La stabilità delle decisioni giudiziarie e la certezza del diritto, garantite dal principio del giudicato, prevalgono sulla possibilità di applicare retroattivamente norme procedurali più favorevoli quando il canale per farle valere è processualmente viziato.
Se un reato diventa procedibile a querela dopo la condanna, si può far valere questa novità in Cassazione?
No, se il ricorso per Cassazione è inammissibile per altri motivi. L’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la sopravvenuta condizione di procedibilità, in quanto si forma il cosiddetto ‘giudicato sostanziale’ che rende definitiva la sentenza impugnata.
Cosa succede se un motivo del ricorso è palesemente infondato o inammissibile?
Se un ricorso si basa su un motivo unico inammissibile, o si accompagna ad altri motivi anch’essi inammissibili, l’intero ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo preclude l’esame di qualsiasi questione, inclusa l’eventuale improcedibilità sopravvenuta.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME – unitamente alla memoria depositata avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo non considera l’insegnamento, condiviso dal Collegio, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia – come nella specie – successivamen alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (cfr. Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Rv. 285468 – 01; v., sulla stessa lin Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Rv. 285467 – 01; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 – 01).
Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi di censura che deduce un vizio motivazionale in ordine alla contestata recidiva, pur trattandosi pacificamente di circostanza aggravante che è stata esclusa dai giudici di merito, sicché la stessa non ha avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022 – dep. 2023, Rv. 284309 – 01).
Tenuto conto della riscontrata inammissibilità del ricorso in disamina, nel caso che occupa deve trovare applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, secondo cui, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto intervento legislativo sopravvenuto, l’inammissibilità del ricorso non consente di rilevare sussistenza della eventuale condizione di improcedibilità, atteso che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito, come tale inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, dà luogo alla formazione del c.d. giudicato “sostanziale”, il quale produce l’effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l’integrazione di ca di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
DEPOSITATA