Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20095 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20095 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/08/1986
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna
in parziale riforma della sentenza di pronunciata dal Tribunale di Bologna del
7 ottobre 2021 ha assolto NOME COGNOME dal delitto di cui all’art. 73 d.p.r. 309
del 1990 e, per quanto rileva per l’attuale ricorso, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna dello stesso in relazione al reato di cui
all’art. 4 I. 110 del 1997;
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione
agli artt. 157 e 161 cod. pen. in quanto la Corte territoriale, preso atto che il reato era stato commesso il 3 maggio 2019 e che era stata disposta una
sospensione del decorso della prescrizione per soli 64 giorni, aveva omesso di dichiarare che il reato era estinto per decoro della prescrizione;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata il quanto i
termini di prescrizione del reato, commesso in data successiva al 3 agosto
2017 e antecedente il 31 dicembre 2019 erano sospesi e che pertanto il reato non era estinto allorché la sentenza è stata pronunciata (in questo
senso da ultimo Sez. U. 12/12/2024, r.g. 22932/2024, COGNOME, info provvisoria 19/2024);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte sono manifestamente infondate;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rilevato che nel caso di specie il fatto che la questione sia stata oggetto di decisione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte consente di escludere profili di colpa e che pertanto non va disposta la condanna al versamento della somma in favore della cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/4/2125