Inammissibilità del Ricorso Personale: Perché in Cassazione è Obbligatorio l’Avvocato
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso presentato personalmente dal condannato. Questa pronuncia sottolinea l’importanza della difesa tecnica specializzata nel giudizio di legittimità, un requisito non formale ma posto a garanzia della serietà e della competenza nell’accesso al più alto grado di giurisdizione. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le ragioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. L’elemento cruciale, che ha determinato l’esito del procedimento, è stata la modalità di presentazione dell’impugnazione: l’atto è stato redatto e sottoscritto direttamente dall’interessato, senza l’assistenza e la firma di un difensore.
Questo dettaglio, apparentemente secondario, si è rivelato fatale per le sorti del ricorso, attivando una specifica norma del codice di procedura penale che regola l’accesso alla Corte di Cassazione.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, ovvero senza udienza pubblica. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La Corte non è entrata nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, fermandosi a un controllo preliminare sulla regolarità dell’atto. La mancanza della sottoscrizione di un avvocato abilitato ha costituito un vizio insanabile, che ha precluso ogni ulteriore valutazione.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un atto privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni: Il Ruolo dell’Art. 613 c.p.p.
La motivazione della Corte si fonda interamente sull’applicazione dell’articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione“.
Questa regola, nota come “difesa tecnica obbligatoria”, non è un mero formalismo. La sua ratio risiede nell’esigenza di assicurare che il giudizio di Cassazione, che verte esclusivamente su questioni di diritto (e non sui fatti), sia attivato solo sulla base di argomentazioni giuridiche qualificate. La complessità tecnica del giudizio di legittimità richiede una competenza specifica che solo un avvocato “cassazionista” può garantire. La norma, quindi, funge da filtro per prevenire ricorsi infondati o mal formulati, preservando l’efficienza e la funzione nomofilattica della Corte Suprema.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato e di fondamentale importanza pratica. Chiunque intenda impugnare un provvedimento penale dinanzi alla Corte di Cassazione non può farlo personalmente. È indispensabile rivolgersi a un avvocato iscritto all’apposito albo speciale.
Tentare di agire autonomamente comporta conseguenze certe e negative: l’inammissibilità del ricorso, la perdita definitiva della possibilità di far valere le proprie ragioni e la condanna al pagamento di spese e sanzioni. La decisione, pertanto, serve da monito sull’imprescindibilità della difesa tecnica qualificata per garantire la tutela effettiva dei propri diritti nel più alto grado del sistema giudiziario penale.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità.
Qual è la conseguenza se un ricorso per cassazione viene presentato senza la firma di un avvocato abilitato?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a constatare il vizio di forma e a rigettare l’atto.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Oltre a impedire l’esame delle proprie ragioni, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GARBAGNATE MILANESE il 22/01/1982
avverso l’ordinanza del 29/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
V)
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, l stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, co proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscr a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della corte di cassazione”,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.