Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23888 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TARANTO il 28/11/1978
avverso la sentenza del 19/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TARANTO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che, con sentenza del 19 dicembre 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.
proc. pen., ad NOME COGNOME la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di quattro anni ed otto mesi di reclusione in relazione al reato di tentato omicidio;
che l’imputata ha proposto, tramite il difensore avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di
motivazione in ordine alla congruità della pena stabilita e, specificamente, all’esercizio del potere discrezionale assegnato al giudice ai sensi dell’art. 133 cod.
pen.;
che il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre
ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex
artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà
dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza»;
che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla misura della pena fissata dalle parti, laddove ricompresa, come nel caso di specie, nel range edittale;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.