Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4841 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/08/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 agosto 2023, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, confermava il sequestro preventivo disposto, ai sensi degli artt. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. in relazione all’art. 240 bis cod. pen., dal Gip del locale Tribunale, dell’impresa agricola, costituita nella forma di ditta individuale, di cui era intestataria COGNOME, revocando nel resto (il sequestro di 27 fondi riconducibili alla medesima impresa) il sequestro stesso, così accogliendo solo parzialmente la richiesta di riesame di COGNOME COGNOME, terza interessata.
Il sequestro era stato disposto nell’ambito di un procedimento a carico di NOME COGNOME, coniuge della COGNOME, accusato di far parte, in posizione apicale, della RAGIONE_SOCIALE omonima, volta ad assumere il controllo della attività economiche della zona di insediamento (a cavallo delle province di Avellino e Napoli) ed in particolare dell’attività edilizia e della coltivazione dell nocciole (supportata, quest’ultima, da ingenti finanziamenti pubblici).
In tale seconda prospettiva, COGNOME, e gli altri esponenti del clan, avevano accumulato una notevole quantità di terreni (boschivi), intestandoli alle mogli o ad altri familiari e persone di fiducia (NOME COGNOME, appunto, la moglie NOME COGNOME), operando congiuntamente nella medesima zona e impiantando coltivazioni, le nocciole, destinatarie (per la trasformazione da terreno boschivo a coltivato), come si è detto, di rilevanti contributi pubblici.
L’impresa agricola sequestrata costituiva pertanto uno degli strumenti di tale più complessiva strategia e ne andava, così, confermato il vincolo.
Quanto ai terreni, invece, il Tribunale osservava come eli stessi fossero già stati sottoposti ad un precedente provvedimento di sequestro, per il medesimo titolo, così da non giustificarne una nuova apprensione.
Propone ricorso la terza interessata, COGNOME, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare dell’art. 125 cod. proc. pen., per non avere, il Tribunale, motivato, se non apparentemente, la propria decisione.
Il provvedimento di sequestro del Gip, del 22 febbraio 2023, costituiva un ampliamento di un originario sequestro disposto dal medesimo giudice il 19 ottobre 2022. Ampliamento dovuto al rilievo fatto dagli amministratori giudiziari circa l’esistenza della ditta in questione.
Già il medesimo Tribunale aveva deciso sulla precedente richiesta di riesame e l’odierna ordinanza ne riproduceva pressoché integralmente la motivazione.
Nel precedente provvedimento, però, la richiesta di riesame era stata avanzata anche da COGNOME, come non era invece accaduto nell’odierna sequenza cautelare.
La terza interessata, proprio per il suo ruolo, non poteva che sostenere la titolarità esclusiva del bene sottoposto al vincolo, perché proveniente da provvista lecita e non riferibile al coniuge.
Un aspetto che non è stato, nei provvedimenti di vincolo, in alcun modo trattato, né si sono tenute in alcun conto le deduzioni difensive. Il terreno era già, infatti, un noccioleto e quindi non era quel terreno boschivo che doveva essere trasformato in coltivazione, come si era assunta essere la strategia complessiva del clan.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
I difensori del prevenuto hanno rinunciato ai ricorsi inviando una memoria in cui si allega il provvedimento di dissequestro dell’azienda nel frattempo intervenuto (motivato dal Gip con l’intervenuto dissequestro anche dei terreni posseduti dall’impresa individuale).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nell more della decisione del presente ricorso il sequestro dell’azienda intestata alla COGNOME è stato revocato, in adesione a quanto osservato dalla richiedente, con provvedimento la cui copia è stata allegata alla memoria del difensore.
E’ pertanto cessata la materia del contendere e l’interesse della ricorrente alla decisione di legittimità (tanto che vi aveva rinunciato).
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese di fase, si rammenta l’ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente – come nel caso di specie, esserdo stato altrimenti revocato il sequestro del bene – comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, in Roma il 5 dicembre 2023.