Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25867 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di
Bologna che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto
aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine alla
declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, è manifestamente infondato in quanto, secondo giurisprudenza consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 37737
del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 259907 – 01) il tasso di specificità necessario per l’atto di appello, che esclude l’inammissibilità
ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., va valutato
raffrontando le specifiche censure articolate nell’impugnazione con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato; l’atto di gravame
aveva totalmente omesso di confrontarsi con le ragioni della condanna, precipuamente fondate sull’esame dei filmati della sorveglianza che hanno ripreso in modo chiaro la dinamica dei fatti e sul riconoscimento certo del prevenuto, attestato dalla deposizione del testimone di polizia giudiziaria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025.