Inammissibilità Ricorso: la Decisione della Cassazione di fronte a Prove Evidenti
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto di difesa, ma cosa succede quando un’impugnazione appare priva di fondamento di fronte a prove schiaccianti? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce proprio su questo punto, confermando il principio per cui l’inammissibilità ricorso è la conseguenza diretta di un’impugnazione basata su motivi inconsistenti. Questo caso evidenzia come prove oggettive, quali filmati di sorveglianza e testimonianze qualificate, possano rendere un tentativo di appello chiaramente superfluo.
I Fatti alla Base della Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente contestava la decisione precedente, cercando di ottenere una rivalutazione della sua posizione processuale. Tuttavia, il ricorso si scontrava con un quadro probatorio già delineato in modo netto e difficilmente equivocabile nei precedenti gradi di giudizio.
La controversia era incentrata su fatti la cui dinamica era stata ripresa in modo chiaro da filmati di videosorveglianza. A queste prove si aggiungeva il riconoscimento certo dell’imputato, attestato dalla deposizione di un testimone appartenente alla polizia giudiziaria, un elemento che conferiva ulteriore solidità all’impianto accusatorio.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità Ricorso
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha optato per una pronuncia rapida e decisa: la dichiarazione di inammissibilità ricorso. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle argomentazioni del ricorrente, ritenendole a priori non meritevoli di approfondimento. La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è tanto semplice quanto rigorosa. I giudici hanno constatato che le ragioni dell’appello erano ‘precipuamente fondate’ su una contestazione di elementi che, in realtà, erano stati già ampiamente provati e confermati. Le prove a carico del ricorrente erano considerate inequivocabili:
1. Filmati di sorveglianza: I video avevano ripreso la dinamica dei fatti in modo così chiaro da non lasciare spazio a interpretazioni alternative.
2. Riconoscimento del prevenuto: Un testimone qualificato, un operatore di polizia giudiziaria, aveva formalmente riconosciuto l’imputato, fornendo una prova diretta e attendibile della sua identità.
Di fronte a un quadro probatorio così solido, il ricorso è stato considerato manifestamente infondato, ovvero privo di quella minima base di argomentazione giuridica e fattuale necessaria per giustificare un ulteriore esame da parte della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il diritto all’impugnazione non può essere esercitato in modo pretestuoso o dilatorio. Quando le prove sono oggettive e convergenti, un ricorso che non solleva questioni di legittimità concrete, ma si limita a contestare l’evidenza, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione serve anche da monito, poiché l’abuso dello strumento processuale comporta conseguenze economiche significative per chi lo promuove, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione a favore della Cassa delle ammende. La chiarezza delle prove video, unita all’affidabilità di una testimonianza istituzionale, chiude la porta a ogni tentativo di rimettere in discussione una realtà processuale già accertata.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le prove a carico del ricorrente, in particolare i filmati di sorveglianza che riprendevano chiaramente i fatti e il riconoscimento certo da parte di un testimone della polizia giudiziaria, erano così evidenti da rendere l’impugnazione manifestamente infondata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali prove sono state ritenute decisive dalla Corte?
Le prove decisive sono state i filmati della sorveglianza, che hanno mostrato in modo inequivocabile la dinamica dei fatti, e la deposizione di un testimone della polizia giudiziaria che ha attestato con certezza il riconoscimento del prevenuto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25867 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25867 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 04/02/1972
avverso l’ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di
Bologna che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto
aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione in ordine alla
declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, è manifestamente infondato in quanto, secondo giurisprudenza consolidata (ex multis, Sez. 3, n. 37737
del 18/06/2014, COGNOME Rv. 259907 – 01) il tasso di specificità necessario per l’atto di appello, che esclude l’inammissibilità
ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., va valutato
raffrontando le specifiche censure articolate nell’impugnazione con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato; l’atto di gravame
aveva totalmente omesso di confrontarsi con le ragioni della condanna, precipuamente fondate sull’esame dei filmati della sorveglianza che hanno ripreso in modo chiaro la dinamica dei fatti e sul riconoscimento certo del prevenuto, attestato dalla deposizione del testimone di polizia giudiziaria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025.