Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle censure possa condurre inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. L’analisi di questo caso pratico mette in luce i requisiti essenziali che un atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente mirava a ottenere una riforma della decisione di secondo grado, sollevando questioni relative sia all’applicazione di norme sostanziali sia ai criteri utilizzati dai giudici per la determinazione della pena.
I Motivi del Ricorso e la Pronuncia di Inammissibilità
Nel suo atto, il ricorrente lamentava principalmente due aspetti: la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento per determinate cause, e i criteri adottati per la commisurazione della sanzione penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha riscontrato una carenza fondamentale in tali doglianze. Le censure sono state giudicate prive della necessaria specificità, trasformandosi in una critica generica e astratta dell’operato dei giudici di merito. Questo vizio ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nella sua ordinanza, ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni della propria decisione. Il punto focale della motivazione risiede nel fatto che il ricorso era carente sotto un duplice profilo:
1. Mancata enunciazione delle ragioni di diritto: Le critiche mosse non erano supportate da una puntuale e specifica indicazione delle norme giuridiche violate e delle ragioni che ne giustificavano l’applicazione al caso concreto.
2. Assenza di congrui riferimenti alla motivazione impugnata: Il ricorrente non ha stabilito un collegamento diretto e pertinente tra le sue censure e le argomentazioni specifiche contenute nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, non è stato dimostrato perché e in quali punti la decisione dei giudici di secondo grado fosse errata in diritto.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è indispensabile che il ricorso dialoghi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, individuandone con precisione le lacune, le contraddizioni o gli errori giuridici.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
Le implicazioni di una declaratoria di inammissibilità del ricorso sono severe. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non si limita a respingere l’impugnazione, ma condanna il ricorrente a sostenere le spese del procedimento. Inoltre, viene inflitta una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente ineccepibili, dettagliati e pertinenti, per evitare non solo il rigetto nel merito, ma anche una pronuncia preliminare che preclude ogni ulteriore discussione.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano generiche, prive di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a loro sostegno e senza correlati e congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i motivi specifici contestati dal ricorrente?
Il ricorrente contestava la mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale e i criteri utilizzati dai giudici di merito per commisurare la pena.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27614 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; — GLYPH esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si contestano la mancata applicazione dell’ad 129 cod. proc. pen. e i criteri apprezzati nel commisurare la pena con censure prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferi alla motivazione dell’atto impugnato su tali punti rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 maggio 2024.