Inammissibilità ricorso: La Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente lamentare genericamente un’ingiustizia. È fondamentale che le critiche alla sentenza impugnata siano specifiche, dettagliate e argomentate. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato proprio a causa della genericità dei motivi addotti. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte di Appello di Bari. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado sotto un unico profilo: la presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardante due aspetti cruciali della condanna: la dosimetria della pena e l’applicazione della recidiva.
In sostanza, il ricorrente riteneva che la pena inflitta fosse sproporzionata e che la valutazione della sua pregressa condotta criminale (la recidiva) fosse stata gestita in modo errato, senza una motivazione adeguata da parte della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. L’inammissibilità del ricorso ha impedito ai giudici di valutare se la pena fosse effettivamente giusta o se la recidiva fosse stata correttamente applicata.
La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La ragione fondamentale della decisione risiede nella genericità delle censure prospettate. La Corte ha spiegato che il ricorso è inammissibile quando le critiche non sono “esplicitamente enunciate ed argomentate” rispetto alle ragioni di fatto e di diritto che fondano la decisione impugnata. In altre parole, il ricorrente si era limitato a enunciare un dissenso generico, senza analizzare criticamente e punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha inoltre osservato, quasi a voler rafforzare la propria decisione, che anche se il ricorso fosse stato ammissibile, le lamentele non avrebbero trovato accoglimento. La motivazione della Corte d’Appello, infatti, era stata ritenuta sufficiente, non illogica e basata su un adeguato esame delle argomentazioni difensive. In particolare, i giudici di merito avevano congruamente spiegato le ragioni per cui avevano deciso di considerare equivalenti la recidiva (reiterata e specifica) e le circostanze attenuanti generiche già concesse.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso non può essere una semplice lamentela, ma deve configurarsi come una critica tecnica e puntuale alla sentenza che si contesta. È necessario “smontare” l’argomentazione del giudice precedente, evidenziandone i vizi logici o le violazioni di legge in modo chiaro e specifico.
La genericità è un vizio fatale che porta all’inammissibilità del ricorso, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a un difensore esperto, in grado di redigere un atto che superi il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, concentrandosi su critiche precise e giuridicamente fondate anziché su doglianze astratte e non circostanziate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano del tutto generiche e non criticavano in modo esplicito e argomentato le specifiche ragioni di fatto e di diritto su cui si fondava la sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza è vaga e non si confronta puntualmente con le argomentazioni sviluppate dal giudice precedente, limitandosi a una contestazione generale senza specificare i punti di errore o di illogicità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19027 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione dosimetria della pena inflitta ed all’applicazione della recidiva, è inammissibi quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamen enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di dir a fondamento della decisione impugnata;
che, comunque, tale doglianza non supera la soglia di ammissibilità poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illo motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territorial congruamente motivato sulle ragioni alla ritenuta equivalenza tra la recidi reiterata specifica e le già concesse circostanze attenuanti generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore