Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14141 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14141 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
g CONSIDERATO IN DIRITTA
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – nella veste dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME, volta alla un
continuazione de: reati ex artt. 116-bis/416-bis.1, 618
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474 cod. pen., commessi in Napoli da!
2010 al 2013, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 04/10/2018, giudicato il 02/12/2020 (condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusi
art. 629 cod. pen., commesso in Napoli fino al 16/08/2012, di cui alla sentenza dell appello di Napoli
dei 16/02/201 6, passata
in giudicato
il 1R/19/91-115:2
(condanna alla pena di anni
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quattro di reclusione).
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO deducendo – con due motivi formalmente distinti – violazione di legge e manifesta illogi
motivazione, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.
relazione alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione, fra le divers delittuose sopra indicate.
Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione risultano inammissibil provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto della mancanza di una pr ideazione di carattere unitario, tra i fatti dei quali si domanda l’unificazione sotto continuazione. Le censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche condotte di fatto e di carattere estremamente generico e confutativo, lamentando esse come l’o avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall’incarto processual censure, altresì, appaiono aspecifiche, atteso che non si confrontano incisivamen argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere d inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento della somma in tremila euro in fa Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.