Inammissibilità del Ricorso: Quando un’Impugnazione è Troppo Generica?
L’inammissibilità del ricorso è una delle sanzioni processuali più severe, che impedisce al giudice di esaminare nel merito le ragioni dell’impugnante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare questo vaglio preliminare, sottolineando come censure generiche e puramente fattuali non siano sufficienti a innescare una nuova valutazione giudiziaria. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un’ordinanza di una Corte d’Appello. Quest’ultima aveva respinto una richiesta volta a ottenere l’unificazione di diversi fatti di reato sotto il vincolo della continuazione. Secondo la difesa, i vari episodi delittuosi sarebbero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, meritando quindi un trattamento sanzionatorio unitario e più favorevole.
La Corte d’Appello, tuttavia, non aveva riscontrato la sussistenza di una ‘preventiva ideazione di carattere unitario’ tra i fatti contestati. Insoddisfatto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un’erronea valutazione degli elementi processuali da parte dei giudici di secondo grado.
La Valutazione della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato le doglianze della difesa, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi strettamente connessi tra loro: la genericità delle censure e la loro natura puramente fattuale.
Critiche Generiche e Confutative
Il primo punto evidenziato dai giudici di legittimità è che le censure difensive si traducevano in ‘mere critiche condotte in punto di fatto’. In altre parole, il ricorrente non contestava un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma si limitava a proporre una diversa lettura degli elementi già valutati, lamentando che l’ordinanza impugnata avesse interpretato erroneamente l’incartamento processuale. Questo tipo di approccio è considerato inidoneo in sede di legittimità, dove il giudizio è sulla corretta applicazione della legge, non sulla ricostruzione dei fatti.
Mancanza di Specificità del Ricorso
Strettamente collegato al primo punto è il requisito della specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha definito le censure ‘aspecifiche’, poiché non si confrontavano in modo incisivo con le argomentazioni della decisione impugnata. Un ricorso efficace non può limitarsi a esprimere dissenso; deve, al contrario, smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le fallacie logiche o le violazioni di legge. Nel caso di specie, la difesa non è riuscita in questo intento, proponendo argomenti che non scalfivano la coerenza della motivazione dell’ordinanza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il provvedimento reiettivo della Corte d’Appello era fondato sulla mancanza di prova di un disegno criminoso unitario. Le censure del ricorrente, essendo mere critiche fattuali, generiche e confutative, non hanno offerto alcun elemento di diritto su cui la Cassazione potesse intervenire. L’appello è apparso come un tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione pratica: l’impugnazione è uno strumento tecnico che richiede precisione e rigore. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, pertinente e focalizzato su questioni di diritto, evitando di perdersi in contestazioni generiche che non mettono in discussione la coerenza logico-giuridica della decisione che si intende attaccare.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano mere critiche sui fatti, di carattere estremamente generico e confutativo, e non si confrontavano in modo specifico e incisivo con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata.
Cosa mancava, secondo la Corte, per poter considerare i reati unificati dalla continuazione?
Secondo la Corte, mancava il presupposto fondamentale della ‘preventiva ideazione di carattere unitario’, ovvero la prova che tutti i reati fossero stati commessi in esecuzione di un unico e preordinato disegno criminoso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14141 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14141 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 30/10/1990
avverso l’ordinanza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
g CONSIDERATO IN DIRITTA
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – nella veste dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata da NOME COGNOME volta alla un
continuazione de: reati ex artt. 116-bis/416-bis.1, 618
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474 cod. pen., commessi in Napoli da!
2010 al 2013, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 04/10/2018, giudicato il 02/12/2020 (condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusi
art. 629 cod. pen., commesso in Napoli fino al 16/08/2012, di cui alla sentenza dell appello di Napoli
dei 16/02/201 6, passata
in giudicato
il 1R/19/91-115:2
(condanna alla pena di anni
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quattro di reclusione).
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME deducendo – con due motivi formalmente distinti – violazione di legge e manifesta illogi
motivazione, vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.
relazione alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione, fra le divers delittuose sopra indicate.
Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione risultano inammissibil provvedimento reiettivo, infatti, è fondato sul presupposto della mancanza di una pr ideazione di carattere unitario, tra i fatti dei quali si domanda l’unificazione sotto continuazione. Le censure difensive sono costituite, invece, da mere critiche condotte di fatto e di carattere estremamente generico e confutativo, lamentando esse come l’o avversata abbia valutato erroneamente gli elementi emersi dall’incarto processual censure, altresì, appaiono aspecifiche, atteso che non si confrontano incisivamen argomentazioni poste a fondamento della decisione oggetto di impugnazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere d inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento della somma in tremila euro in fa Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.