Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di un Accordo Processuale
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità ricorso presentato contro una sentenza che recepisce un accordo tra le parti. Questa decisione sottolinea l’importanza e la definitività degli accordi processuali, noti come ‘concordato in appello’, e le severe conseguenze per chi tenta di impugnarli senza validi motivi. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che la sentenza di secondo grado era il risultato di un accordo processuale, raggiunto tra l’accusa e la difesa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Nonostante l’accordo, la difesa ha deciso di procedere ulteriormente, presentando ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un’attenta valutazione della procedura seguita in appello. I giudici di legittimità hanno constatato che l’accordo tra le parti era stato concluso nel pieno rispetto dei parametri e dei limiti previsti dalla legge. L’operazione di computo della pena, frutto del concordato, era stata eseguita correttamente, rendendo di fatto il successivo ricorso privo di fondamento.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono chiare e lineari. La Corte ha spiegato che, in presenza di un concordato sulla pena in appello, il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di verificare la correttezza procedurale dell’accordo stesso. Nel caso specifico, è stato accertato che l’accordo processuale era ‘rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen.’.
Di conseguenza, una volta verificata la legittimità dell’accordo, ogni ulteriore doglianza diventa irricevibile. L’inammissibilità ricorso è quindi la logica e inevitabile conseguenza. La Corte ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria che funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la via del ‘concordato in appello’ è uno strumento efficace per definire il processo in modo rapido, ma comporta la rinuncia a ulteriori gradi di giudizio sul merito della pena concordata. La dichiarazione di inammissibilità ricorso serve a preservare l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che le aule della Cassazione vengano gravate da impugnazioni su questioni già definite da un accordo volontario tra le parti. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la decisione di accedere a un concordato deve essere ponderata attentamente, poiché preclude, salvo vizi procedurali gravi, la possibilità di rimettere in discussione la pena davanti alla Suprema Corte.
Cosa succede se si presenta ricorso in Cassazione dopo un accordo sulla pena in appello?
Se l’accordo è stato concluso nel rispetto delle norme procedurali, come l’art. 599-bis c.p.p., il successivo ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, poiché non è possibile rimettere in discussione una pena già concordata tra le parti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile è condannata a pagare le spese processuali sostenute dallo Stato e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Quale tipo di controllo effettua la Corte di Cassazione in questi casi?
La Corte non entra nel merito della sentenza o della pena, ma si limita a un controllo di legittimità. Verifica cioè che l’accordo tra le parti sia stato raggiunto rispettando i parametri e i limiti imposti dalla legge e che la procedura di calcolo della pena sia stata eseguita correttamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
- COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui
/
di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha ridetermi ex
art.
599-bis cod. proc. pen., la pena in un anno di reclusione in ordine al delitto di cu cod. pen.
-
Il ricorrente deduce vizi di motivazione.
-
Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
ex art. 610,
comma
5
bis, cod. proc. pen.
- Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod.
così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in c del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condott
e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in par dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di c
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di ap avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pe
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stim determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025