Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25686 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME (CUI 01EWCYM) nato a CATANIA il 20/08/1974
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
1. Di NOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui
/
di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha ridetermi ex
art.
599-bis cod. proc. pen., la pena in un anno di reclusione in ordine al delitto di cu cod. pen.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione.
3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo i motivi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
ex art. 610,
comma
5
–
bis, cod. proc. pen.
4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod.
così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in c del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condott
e sull’entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in par dell’impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di c
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di ap avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri indicati dall’art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pe
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stim determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/06/2025