Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di un Appello Scritto Male
L’inammissibilità ricorso è un istituto giuridico che può porre fine a un’impugnazione prima ancora che il giudice ne esamini il merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle gravi conseguenze, anche economiche, che derivano dalla presentazione di un ricorso formulato in modo generico e privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere perché la precisione nella redazione degli atti giudiziari è fondamentale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era, come di consueto, ottenere un annullamento o una riforma della decisione precedente che lo vedeva soccombente. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che ne ha analizzato i requisiti formali prima di procedere a un’eventuale valutazione di merito.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo delle questioni sollevate dall’imputato, ma si è fermata a un gradino precedente: la valutazione della corretta formulazione dell’atto. La Corte ha stabilito che l’appello non poteva essere esaminato perché non rispettava i criteri minimi di specificità richiesti dalla procedura.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, il ricorso era inammissibile perché “deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato”.
In parole semplici, il ricorrente non ha spiegato in modo chiaro e dettagliato:
1. Quali principi di diritto sarebbero stati violati dalla sentenza precedente.
2. In quali punti specifici la motivazione della Corte d’Appello era errata o carente.
Questa genericità impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali siano le censure mosse alla decisione contestata, rendendo di fatto impossibile il suo lavoro. Un ricorso non può limitarsi a esprimere un generico dissenso, ma deve articolare critiche precise e tecnicamente fondate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Costi
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: come avviene di regola per la parte soccombente, il ricorrente è stato obbligato a sostenere i costi del procedimento.
2. Pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha inoltre inflitto una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Questo tipo di condanna scatta quando l’inammissibilità non è dovuta a cause di forza maggiore o a errori scusabili. Citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, i giudici hanno sottolineato che non si poteva ritenere che il ricorrente avesse proposto l’appello “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”.
Questa ordinanza ribadisce un messaggio importante: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che richiede massima diligenza e precisione. La superficialità o la genericità non solo pregiudicano le possibilità di successo, ma espongono a sanzioni economiche significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non specificava in modo puntuale le ragioni di diritto che lo sostenevano, né conteneva riferimenti precisi alla motivazione della sentenza che si intendeva impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata a pagare le spese del processo e a versare una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è automatica in caso di inammissibilità?
Sì, a meno che non si possa dimostrare che la causa di inammissibilità non sia imputabile a colpa del ricorrente. In questo specifico caso, la Corte ha ritenuto che ci fosse colpa nella presentazione di un ricorso con motivi così generici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44578 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUCERA il 26/03/1967
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferiment motivazione dell’atto impugnato;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024.