Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28825 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28825 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato il 01/01/1965
avverso la sentenza del 18/02/2025 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 18 febbraio 2025, il il Tribunale di Alessandria ha applicato nei confronti di NOMECOGNOME su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero,
l’aumento di pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.200 di multa, per il reato di cui all’
73, co. 5, d.P.R. 309/90..
2. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza suindicata, per errata qualificazione giuridica dei fatti, ovvero per mancata assoluzione perché il fatto non sussiste.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito.
Infatti, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla l
11.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fa all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, all’evidenza il motivo di ricorso
dall’ambito di quelli consentiti.
Si denuncia C541 un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, non è neppure ravvisabile in concreto, atteso che dalla decisione, in base all’espressamente richiamato verbale di arresto e alle ammissioni degli addebiti in sede di convalida, sottolinea in sentenza, risulta verificata l’inesistenza dei presupposti per il proscioglimento dell’imput il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni s colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato.
Non rientrando il motivo di ricorso tra quelli per i quali è consentita l’impugnazione, va dichiarata l’immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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