Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione è Inutile
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 44626/2024 offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso, un concetto cruciale nel diritto processuale penale. Questo provvedimento sottolinea come non sia sufficiente presentare un’impugnazione, ma è necessario che questa sia fondata su motivi validi e, soprattutto, che il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale a ottenere una riforma della decisione impugnata. In caso contrario, il ricorso viene rigettato senza nemmeno entrare nel merito della questione.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Davanti alla Cassazione
Un individuo, già condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Il nucleo della sua doglianza verteva su un presunto errore commesso dal giudice di primo grado nella valutazione delle circostanze del reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente individuato due ostacoli insormontabili che hanno condotto a una declaratoria di inammissibilità.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Mancanza di Interesse
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la novità del motivo di ricorso e la carenza di interesse del ricorrente. Questi due elementi, combinati, hanno reso l’impugnazione un esercizio puramente formale e privo di qualsiasi potenziale beneficio per l’imputato.
Il Motivo non Dedotto in Appello
Il primo vizio rilevato è di natura prettamente procedurale. Il motivo presentato in Cassazione non era mai stato sollevato nel precedente giudizio d’appello. Nel nostro sistema giuridico, i motivi di impugnazione devono seguire un percorso graduale; non è generalmente consentito ‘saltare’ un grado di giudizio e presentare una doglianza per la prima volta direttamente davanti alla Corte Suprema.
L’Assenza di un Interesse Concreto
Il punto decisivo, tuttavia, riguarda la mancanza di interesse. La Corte territoriale aveva già evidenziato che la sentenza di primo grado conteneva un errore: aveva illegittimamente considerato le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva specifica e reiterata. Questo errore, però, aveva giocato a favore dell’imputato, portando a una pena più mite. Poiché il Pubblico Ministero non aveva impugnato questo punto, la situazione favorevole all’imputato si era consolidata. Di conseguenza, il ricorrente non aveva alcun interesse a sollevare una questione il cui accoglimento non avrebbe potuto in alcun modo migliorare la sua posizione; anzi, in teoria, avrebbe potuto solo evidenziare un trattamento sanzionatorio troppo mite.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, oltre a dedurre un motivo nuovo, era palesemente privo di interesse. I giudici hanno spiegato che l’interesse ad agire, e quindi a impugnare, deve essere concreto e attuale. Non si può ricorrere per la mera affermazione di un principio di diritto se da ciò non deriva alcun vantaggio pratico. Nel caso di specie, l’eventuale correzione dell’errore evidenziato non avrebbe comportato una riduzione della pena per il ricorrente, rendendo il suo gravame del tutto inutile. La Corte ha quindi applicato il principio consolidato secondo cui l’inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto dell’impugnazione, ma anche la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che presentare un ricorso senza un reale interesse giuridicamente apprezzabile equivale a un’azione processuale vana, che comporta conseguenze negative. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro. Questa decisione ribadisce un importante monito: le impugnazioni non sono uno strumento da utilizzare a cuor leggero, ma devono essere supportate da solide ragioni procedurali e da un effettivo interesse a ottenere una modifica favorevole della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, sollevava un motivo che non era stato presentato nel precedente grado di appello; in secondo luogo, e in modo decisivo, il ricorrente non aveva alcun interesse concreto a far valere quel motivo, poiché l’errore che lamentava gli era in realtà stato favorevole.
Cosa significa ‘mancanza di interesse del ricorrente’ in questo caso?
Significa che l’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe portato alcun vantaggio pratico al ricorrente. La correzione dell’errore della sentenza di primo grado non avrebbe potuto condurre a una riduzione della sua pena, dato che l’errore stesso aveva già prodotto una sanzione più mite di quella che sarebbe stata legalmente corretta.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del proponente, quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44626 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 16/05/1979
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO dì COGNOME
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non dedotto in appello e, comunque, non sorretto da alcun interesse del ricorrente atteso che, come correttamente affermato dalla Corte territoriale, la sentenza di primo grado ha illegittimamente ritenuto prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva specifica reiterata e infraquinquennale (cfr. art. 69, comma quarto, cod. pen), vizio che, tuttavia non ha condotto ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio in assenza di appello del Pubblico ministero;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024
Il Presi ente