Inammissibilità del Ricorso: La Cassazione Spiega i Requisiti Essenziali
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare una decisione, ma è fondamentale farlo nel modo corretto, pena una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito i principi cardine che regolano la validità di un’impugnazione, sottolineando come la genericità e la mera ripetizione di argomenti già esaminati portino inevitabilmente a un esito negativo, con conseguente condanna alle spese.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo aveva rigettato l’istanza di annullamento e sospensione di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato la sua decisione su una pluralità di motivi, tra cui la natura del reato commesso dal condannato, considerato ‘ostativo’ all’ottenimento di benefici, e l’impossibilità per lo stesso di richiedere l’affidamento terapeutico. Inoltre, il giudice aveva rilevato che l’ordine di esecuzione impugnato era, di fatto, già stato superato da un successivo provvedimento di cumulo emesso quasi due mesi dopo.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi attenta dei motivi presentati dalla difesa, giudicati del tutto inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha evidenziato come il ricorrente non abbia fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già respinte dal giudice dell’esecuzione, senza aggiungere elementi nuovi o critiche specifiche alla motivazione dell’ordinanza impugnata. Questo approccio ha reso l’impugnazione inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Cassazione si articola su tre pilastri argomentativi principali che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
1. La Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo punto critico riscontrato dalla Corte è stata la natura puramente reiterativa del ricorso. La difesa si è limitata a ripresentare gli stessi argomenti già disattesi in precedenza, senza indicare i presupposti specifici che avrebbero potuto contrastare la motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata della decisione che si contesta.
2. La Mancata Impugnazione di tutte le Rationes Decidendi
Il giudice dell’esecuzione aveva basato il proprio rigetto su una pluralità di ragioni autonome e sufficienti (rationes decidendi
), tra cui la natura ostativa del reato. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha efficacemente contrastato la motivazione relativa al superamento del provvedimento impugnato a seguito dell’emissione del nuovo ordine di esecuzione. Quando una decisione si fonda su più ragioni indipendenti, il ricorrente ha l’onere di contestarle tutte, poiché anche una sola ragione non confutata è sufficiente a sostenere la decisione, rendendo l’impugnazione inutile.
3. Il Superamento del Provvedimento Impugnato
Un elemento decisivo è stato il fatto che l’ordine di esecuzione originale, oggetto del contendere, era stato sostituito da un successivo provvedimento di cumulo. Questo evento ha reso di fatto superato, e quindi privo di effetti, l’atto inizialmente impugnato. Di conseguenza, il ricorso verteva su un provvedimento non più attuale, confermando ulteriormente la sua inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia in esame offre un importante monito per la pratica legale: la redazione di un ricorso deve essere un’attività mirata e specifica. È inutile e controproducente limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte. È invece cruciale analizzare a fondo le motivazioni del provvedimento impugnato, individuare tutte le rationes decidendi
e costruire una critica argomentata per ciascuna di esse. In caso contrario, il rischio è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità del ricorso, che comporta non solo il rigetto della domanda, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti in precedenza e non contestano in modo specifico tutte le ragioni giuridiche (rationes decidendi) su cui si fonda la decisione impugnata.
Cosa sono le ‘rationes decidendi’ e perché è fondamentale contestarle tutte?
Le ‘rationes decidendi’ sono le ragioni giuridiche essenziali che sorreggono una decisione giudiziaria. È fondamentale contestarle tutte perché, se una decisione si basa su più motivazioni autonome, il mancato contrasto anche di una sola di esse è sufficiente a mantenere valida la decisione, rendendo il ricorso inutile e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13442 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13442 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 30/03/1980
avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di COMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di annullamento e sospensione dell’ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 28 luglio 2024 nei confronti di NOME COGNOME ritenendo superato tale provvedimento da quello successivo del 4 ottobre 2024 avente ad oggetto il cumulo e, comunque, evidenziando che il predetto ordine di esecuzione aveva ad oggetto delitto ostativo ai sensi dell’art. 4 bis ord. pen.;
letto il motivo di ricorso;
rilevato che:
il giudice dell’esecuzione, nel rigettare l’istanza difensiva, ha indicato una pluralità di rationes decidendi, ritenendo non dovuta la sospensione ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato per il quale COGNOME è stato condannato e perché lo stesso non poteva chiedere l’affidamento terapeutico;
l’unico motivo di ricorso è reiterativo di argomenti già disattesi soffermandosi, in particolare, sulla circostanza che avrebbe avuto diritto alla sospensione senza, tuttavia, indicare i presupposti idonei a contrastare la motivazione del provvedimento impugnato;
non risulta efficacemente contrastata, inoltre, la ragione relativa all’avvenuto superamento, per effetto del provvedimento del 4 ottobre 2024, di quello oggetto di impugnazione in questa sede;
considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20102/2025