Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso è uno degli esiti più temuti da chi decide di impugnare un provvedimento giudiziario. Significa che la Corte non entrerà nemmeno nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare che giudica l’atto non idoneo a procedere. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di una delle cause più comuni di questa sanzione processuale: la mancanza di correlazione tra i motivi del ricorso e la decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione, pur essendo concisa, è densa di significato e funge da monito sull’importanza di redigere un ricorso in modo tecnicamente corretto.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione addotta dai giudici per giustificare l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha rilevato una palese “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”.
In termini più semplici, i motivi presentati dal ricorrente non erano pertinenti rispetto a ciò che la Corte d’Appello aveva effettivamente deciso e motivato nella sua sentenza. L’appello, anziché contestare specificamente i punti logico-giuridici della decisione di secondo grado, si presentava come generico o scollegato da essa. Questa carenza è sanzionata dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che prevede appunto l’inammissibilità per la mancanza di specificità dei motivi. Il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che intende demolire, non può essere un atto slegato da essa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione non è un’occasione per ridiscutere l’intera vicenda da capo, ma uno strumento per criticare, in modo mirato e specifico, gli errori (di diritto o di logica) che si ritiene siano stati commessi dal giudice precedente. Quando questa specificità manca, il ricorso è destinato a fallire prima ancora di essere esaminato nel merito. Per gli avvocati e i loro assistiti, questo si traduce nella necessità di un’analisi approfondita della sentenza da impugnare, al fine di costruire un ricorso solido, pertinente e non generico, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche ulteriori conseguenze economiche.
Cosa significa ‘inammissibilità del ricorso’?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Per quale motivo specifico il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per una ‘mancanza di correlazione’ tra le argomentazioni della sentenza impugnata e i motivi presentati dal ricorrente, violando il requisito di specificità richiesto dalla procedura.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21176 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
- Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
e 495 cod. pen.;
- Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denuncia il vizio di mancanza di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza di
elementi sufficienti a provare che la detenzione della sostanza stupefacente fosse finalizzata allo spaccio e non al mero uso personale e all’omessa esclusione della
recidiva, sono inammissibili, in quanto generici, basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già esaminate dal giudice d’appello e ritenute infondate. Si tratta,
dunque, di motivi non specifici e reiterativi;
2.1. Ritenuto che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume, altresì, dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025.