Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21176 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 01/12/1975
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
e 495 cod. pen.;
2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denuncia il vizio di mancanza di motivazione in ordine, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza di
elementi sufficienti a provare che la detenzione della sostanza stupefacente fosse finalizzata allo spaccio e non al mero uso personale e all’omessa esclusione della
recidiva, sono inammissibili, in quanto generici, basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già esaminate dal giudice d’appello e ritenute infondate. Si tratta,
dunque, di motivi non specifici e reiterativi;
2.1. Ritenuto che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume, altresì, dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 aprile 2025.